Russia: adottato dalla UE il 18° pacchetto sanzionatorio

Aumentata la pressione in vista di una soluzione del conflitto

Lo scorso 19 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea gli atti legislativi che compongono il 18° pacchetto di sanzioni unionali nei confronti della Russia.

L’obiettivo, ancora una volta, è colpire in modo mirato le fonti economiche e logistiche che permettono al regime russo di proseguire la guerra di aggressione contro l’Ucraina aumentando la pressione in vista di una soluzione del conflitto.

Il pacchetto legislativo si compone dei seguenti atti:

  1. Regolamento (UE) 2025/1494 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014;
  2. Regolamento (UE) 2025/1476 che modifica il Regolamento (UE) 269/2014.


Al pari dei pacchetti sanzionatori già adottati in precedenza, anche il 18° pacchetto prevede sia restrizioni di carattere soggettivo, ampliando il numero dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni, al divieto di mettere a disposizione risorse economiche e, nel caso delle persone fisiche, anche al divieto di viaggio, sia restrizioni di carattere oggettivo, ampliando in particolare l’elenco dei prodotti contenuto nell’allegato XXIII del Reg. (UE) 833/2014. Ci si riferisce a quei beni, anche non originari dell’Unione europea, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione (diretta o indiretta) a qualsiasi persone fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia e vietata dall’art. 3 duodecies.

Vediamo nel dettaglio le principali misure.

 

Restrizioni soggettive

Nell’Allegato I del Reg. (UE) 269/2014, che contiene l’elenco delle persone fisiche, giuridiche ed entità nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di asset freeze, sono stati inseriti 55 nuovi soggetti (14 persone fisiche e 41 entità).

I soggetti designati sono ora più di 2.500.

E’ stato ampliato l’elenco delle entità soggette a restrizioni all’esportazione di prodotti duali e quasi duali.

Nell’Allegato IV del Reg. (UE) 833/20014 sono state aggiunte 26 nuove entità che secondo la UE sono coinvolte nell’elusione delle misure sanzionatorie, ad esempio per quanto riguarda la fornitura di droni.

Di queste 26 nuove entità, 15 sono stabilite in Russia mentre le restanti 11 in Cina, Turchia e Hong Kong.

A seguito dei nuovi inserimenti, l’Allegato IV conta 816 soggetti tra persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi.

L’Allegato IV – lo ricordiamo – individua le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a cui è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie di cui all’Allegato VII del Reg. (UE) 833/2014 (i cosiddetti beni quasi duali).

Sul piano finanziario, si estende in modo sostanziale il divieto di transazioni con istituzioni bancarie russe.

22 nuove banche sono state aggiunte all’elenco inserito nell’Allegato XIV, portando a 45 il numero totale delle banche sanzionate.

Particolarmente rilevante il divieto di qualsiasi transazione con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) con i suoi sub-fondi e società partecipate.

Si rafforzano inoltre le misure contro la cosiddetta “shadow fleet”, ovvero la flotta di petroliere non UE che opera eludendo le restrizioni e a cui è fatto divieto di accesso ai porti e alle chiuse UE.

Altre 105 navi sono state aggiunte all’elenco contenuto nell’Allegato XLII del Reg. (UE) 833/2014, portando il numero complessivo a oltre 440 navi.

 

Restrizioni oggettive

Il Regolamento (UE) 2025/1494 ha introdotto diverse modifiche agli elenchi dei prodotti soggetti a restrizioni contenuti nei seguenti allegati:

  • Allegato VII: elenca i prodotti c.d. quasi duali la cui esportazione, vendita e/o trasferimento in Russia sono vietati. Si tratta di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia;
  • Allegato XXIII: elenca i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione (diretta o indiretta) in Russia o per un uso in Russia è vietata ai sensi dell’art. 3 duodecies;
  • nuovo Allegato XXIII sexies: contiene una parte dei nuovi prodotti aggiunti nell’Allegato XXIII per i quali è stata introdotta una clausola di salvaguardia ai sensi della quale il divieto di esportazione in Russia o per un uso in Russia non si applica fino al 21 ottobre 2025 all’esecuzione di contratti conclusi entro il 20 luglio 2025;
  • nuovo Allegato XXIII septies: contiene una parte dei nuovi prodotti aggiunti nell’Allegato XXIII per i quali è stata introdotta una clausola di salvaguardia ai sensi della quale il divieto di esportazione in Russia o per un uso in Russia non si applica fino al 21 gennaio 2026 all’esecuzione di contratti conclusi entro il 20 luglio 2025;
  • Allegato XXVIII: viene ridotto il tetto massimo al prezzo del petrolio russo da 60 a 47,6 dollari al barile, a partire dal 3 settembre 2025, in linea con l’andamento dei prezzi internazionali. Per rendere questo meccanismo più efficace, è stata introdotta una formula automatica di aggiornamento del price cap. Inoltre, viene previsto un periodo di transizione per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che erano conformi al prezzo di 60 dollari al barile alla data di conclusione del contratto;
  • Allegato XXXVII: contiene un elenco di beni per i quali è previsto il divieto di transito attraverso il territorio della Russia ai sensi dell’art. 3 duodecies par. 1 bis
  • Allegato XXXIX: ai software gestionali per le imprese e ai software di progettazione e fabbricazione industriale sono state aggiunte alcune tipologie di software per impiego nel settore bancario e finanziario (prevista una grandfathering clause). I software elencati in questo allegato non possono essere venduti, forniti, trasferiti o esportati in Russia (art. 5 quindecies).

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