Whistleblowing

Le novità del d.lgs.24/2023

Il Whistleblowing è uno strumento di conformità aziendale con cui i dipendenti, o terzi estranei all’azienda come fornitori o clienti, di un’azienda possono segnalare in modo riservato e protetto eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

AMBITO OGGETTIVO WHISTLEBLOWER (art. 1 del Dlgs.24/2023)

Le violazioni in materia di Whistleblower devono essere tipizzate ed incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente. La disciplina di tutela e protezione del Whistleblowing non si applica alle contestazioni o rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico.

AMBITO SOGGETTIVO WHISTLEBLOWER (art. 3 del Dlgs. 24/2023)

In base alla vecchia normativa i soggetti pubblici interessati erano:

  • pubblica amministrazione;
  • autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • società a controllo pubblico, anche se quotate;
  • società in house che producono beni pubblici, anche se quotate.

A seguito del nuovo decreto, sono stati ricompresi anche i concessionari di pubblico servizio, oltre ai seguenti soggetti del settore privato:

  • indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati, enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;
  • i dipendenti pubblici compresi i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori subordinati del settore privato;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i collaboratori, liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza presso soggetti del settore pubblico o privato.


La tutela dei soggetti segnalanti si applica:

  • quando il rapporto è in corso;
  • durante il periodo di prova;
  • quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisiste durante il processo di selezione o in altre fasi;
    successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisiste prima dello scioglimento del rapporto stesso

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (artt. 4-5 del Dlgs. 24/2023)

I datori di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, devono attivare propri canali di segnalazione interni che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante (articolo 4 del D. Lgs. 24/2023).

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta con modalità informatiche o in forma orale attraverso linee telefoniche o messaggi vocali.

Le attività che dovrà svolgere l’addetto alla gestione del canale di segnalazione interna sono:

  • rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • richiedere, se necessarie, integrazioni al segnalante;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento, o entro tre mesi dalla scadenza del termine o entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

GESTIONE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (art. 6 del Dlgs. 24/2023)

L’articolo 6 del D. Lgs. 24/2023 dispone che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione del canale di segnalazione interna; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza che abbia avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna sia meno efficace o possa comportare il verificarsi di atti ritorsivi;
  • la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione costituisca pericolo imminente per il pubblico interesse.

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (artt. 8- 9 del Dlgs. 24/2023)

L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa. Viene attivato da tale autorità un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza dell’identità della persona segnalante e della relativa documentazione.

L’ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna che si occupa delle seguenti attività:

  • fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Tali informazioni devono essere facilmente visibili nei luoghi di lavoro;
  • rilasciare un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione alla persona segnalante;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e dare seguito diligente alle segnalazioni ricevute; 
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • comunicare alla persona segnalante l’esito finale che può consistere nell’archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una sanzione amministrativa.

L’ANAC entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, adotta le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Le linee guida promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt.12-13 del Dlgs. 24/2023)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate per finalità estranee a quelle previste in origine al fine, anche, di non far trapelare l’identità della persona segnalante senza il suo consenso.
Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato secondo le norme attuali sulla privacy.
I dati personali che chiaramente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o se emersi accidentalmente vengono cancellati immediatamente.

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE (artt. 14-15 del Dlgs. 24/2023)

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione vanno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se:

  • ha fatto previamente una segnalazione secondo le modalità previste dal decreto;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni.

DIVIETO ATTI RITORSIVI SEGNALANTE (art. 17 del Dlgs. 24/2023)

I soggetti segnalanti non possono subire atti ritorsivi, come ad esempio:

  •  il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • retrocessione di mansione o mancata promozione;
  • riduzione dell’orario di lavoro o modifica dell’orario di lavoro;
  • sospensione formazione;
  • mancata conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

EFFICACIA TEMPORALE DELLA DISCIPLINA (art. 24 del Dlgs. 24/2023)

Le disposizioni del Decreto 24/2023 hanno efficacia a far data dal 15 luglio 2023 per le imprese che hanno più di 249 dipendenti. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato da 50 a 249 il decreto ha efficacia a partire dal 17 dicembre 2023.

SEGNALAZIONE DELL’ILLECITO DA PARTE DEI DIPENDENTI INPS

L’I.N.P.S. ha istituito al proprio interno la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) al quale la quale la segnalazione può essere inviata mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla home page della rete intranet seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.

Attraverso la procedura è possibile, in totale anonimato:

  • inserire in modo dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente;
  • ottenere avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa; 
  • trasmettere la segnalazione al R.P.C.T. che la gestisce secondo le proprie competenze.


Nel caso in cui avvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il R.P.C.T. provvede all’inoltro della segnalazione a soggetti terzi per approfondimenti istruttori in via telematica o direttamente ai seguenti soggetti:

  • dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto o di quella sovraordinata, solo dove non vi sia ipotesi di reato;
  • responsabile dell’Ufficio Ispettorato;
  • responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa.

Per maggiori informazioni contattare Paolo Mancinelli
Tel. 071 29048297 | p.mancinelli@confindustria.an.it

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