Nuova normativa in vigore dal 28 giugno 2025 relativa ai requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi digitali
Dal 28 giugno 2025 saranno applicabili le disposizioni contenute nel d.lgs. 82/2022, che costituisce il recepimento nazionale della Direttiva UE 2019/882 European Accessibility Act (EAA) e che introduce requisiti di accessibilità per diverse categorie di prodotti e servizi digitali.
La normativa prescrive l’obbligo per gli operatori economici di garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi digitali al fine di agevolarne la fruizione da parte delle persone con disabilità, uniformando a livello comunitario una disciplina che si mostrava frammentata nei vari Stati membri.
Di seguito si riporta una prima sintesi delle principali disposizioni introdotte dalla norma, con riserva di fornire ulteriori indicazioni nel caso in cui le autorità competenti emanino provvedimenti attuativi e/o linee guida per gli operatori.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Per quanto concerne i prodotti, il decreto di applica a:
- sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori;
- determinati terminali self-service;
- apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi;
- lettori di libri elettronici (e-reader).
Per quanto concerne i servizi, il decreto di applica a:
- servizi di comunicazione elettronica;
- servizi di accesso a media audiovisivi;
- alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili;
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico
- raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112.
Si evidenzia che per servizi di commercio elettronico si devono intendere i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo.
È importante sottolineare che la normativa non si applica indiscriminatamente a tutti i siti web. L’EAA si concentra principalmente sui servizi di e-commerce e su altre piattaforme digitali che offrono prodotti e servizi ai consumatori.
Il semplice sito vetrina o informativo non deve necessariamente rispettare tutte le regole di accessibilità.
LE IMPRESE COINVOLTE
Il decreto si applica a tutte le imprese, con eccezione delle microimprese, definite come quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Destinatari degli obblighi previsti dal decreto sono il fornitore dei servizi e il fabbricante dei prodotti, nonché l’eventuale importatore o distributore.
Inoltre, i requisiti di accessibilità si applicano nella misura in cui la conformità:
- non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;
- non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato.
- L’allegato V al decreto indica i criteri da seguire per la valutazione della sussistenza di tali condizioni. Si evidenzia inoltre che la valutazione dovrà essere documentata e conservata nelle modalità previste dal decreto.
I REQUISITI DI ACCESSIBILITA’
Gli allegati I e II al decreto indicano nel dettaglio i requisiti generali di accessibilità che i prodotti e servizi devono soddisfare, al fine di ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità, nonché utili esempi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità.
Prima della loro immissione in commercio, i prodotti dovranno riportare (art.6) il marchio CE e la dichiarazione UE di conformità, mentre i servizi dovranno essere accompagnati (art.12) da informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità.
VIGILANZA E SANZIONI
Il decreto attribuisce (artt. 17 e 21) la vigilanza sulla conformità ai requisiti di accessibilità dei prodotti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dei servizi all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
La violazione degli obblighi imposti dal decreto è punita (art.24) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. Sono inoltre previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di non ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità o mancata collaborazione con la medesima.
DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI
Il decreto stabilisce specifici requisiti minimi di accessibilità per determinati prodotti e servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025.
Per quanto concerne i rapporti in corso, si prevede che (art.25):
- fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi;
- i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
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