Aggiornamento dazi USA al 15%

In vigore a partire dal 7 agosto

Con l’Ordine Esecutivo “Further Modifying The Reciprocal Tariff Rates” del 31 luglio 2025, l’Amministrazione americana ha confermato l’adozione di un dazio del 15% baseline sui prodotti originari dell’Unione europea.

Come già anticipato nella nostra precedente comunicazione, per i prodotti per i quali è previsto un dazio MFN (indicato nella Colonna 1 della HTSUS, ovvero la tariffa doganale statunitense) inferiore al 15%, si applicherà un dazio complessivo del 15% che include sia il dazio MFN precedentemente applicato sia il dazio “reciproco”. Per i prodotti ai quali già oggi si applica un dazio MFN uguale o superiore al 15%, l’aliquota del dazio “reciproco” sarà invece pari a zero, il che significa che continuerà ad applicarsi il maggior dazio attualmente in vigore.

I nuovi dazi reciproci si applicheranno ai beni immessi in consumo in territorio statunitense a partire dalle ore 12:01 EDT del 7 agosto 2025, ad eccezione delle merci caricate nel porto di partenza e in transito verso gli Stati prima di tale data e che saranno immesse in consumo negli Stati Uniti prima delle ore 12:01 EDT del 5 ottobre 2025. Queste merci rimarranno soggette al precedente dazio reciproco del 10%.

L’Ordine Esecutivo stabilisce inoltre che le frodi e i trasbordi finalizzati ad eludere i dazi “reciproci” verranno sanzionati con un dazio punitivo ad valorem del 40%.

Dalla lettura dell’Ordine Esecutivo in questione, sembrerebbe che le esenzioni previste dall’Allegato II dell’Ordine Esecutivo 14257 del 2 aprile 2025 siano ancora valide, fatta eccezione per determinati prodotti semilavorati in rame e prodotti derivati ad alto contenuto di rame che dal 1° agosto sono soggetti ad un dazio ad valorem del 50% (si veda in merito la ProclamationAdjusting imports of copper into the United States”).

Il dazio del 50% sarà tuttavia applicato esclusivamente al contenuto in rame degli articoli ad esso assoggettati; il contenuto “non in rame”, invece, sarà soggetto a dazi “reciproci” o a qualsiasi altro dazio applicabile a tale prodotto (per es. dazio “fentanyl” per Canada, Messico e Cina).

Un articolo che rientri sia nella categoria dei dazi sul rame che in quella su automobili e componenti (dazio al 25%) sarà soggetto unicamente ai dazi su automobili e componenti.

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