Circolare MIT– chiarimenti su attesa e tempi materiali di carico/scarico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso una circolare, sollecitata dalle richieste degli operatori (vedi nostra comunicazione del 7 ottobre), con l’obiettivo di assicurare un orientamento applicativo uniforme sulla questione critica dell’ attesa e dei tempi materiali di carico/scarico, onde evitare criticità operative o contenzioso lungo la catena logistica. 

Tale circolare ha accolto la tesi sostenuta da Confindustria, distinguendo espressamente la fase di attesa del veicolo (antecedente l’avvio delle operazioni di carico/scarico) dalla fase di esecuzione materiale del carico o dello scarico delle merci. 

Commento

La nota ministeriale (allegatasottolinea infatti che la franchigia di 90 minuti riguarda solo i tempi di attesa (per ciascuna operazione) e non include i tempi materiali di carico e scarico.

Nello specifico, infatti, chiarisce che:

  • nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;
  • non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;
  • l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora.”. 

Si tratta di un importante chiarimento che pone fine ad alcune interpretazioni errate e strumentali del dettato normativo che hanno creato molta confusione e che volevano includere nei 90 minuti, considerando un tutt’uno, tempi di attesa e tempi il carico e lo scarico dee merci. 

La circolare, come da interpretazione di Confindustria opera una netta distinzione tra i due momenti, distinguendo il momento di attesa, a cui si applica la franchigia dei 90 minuti (comma 1) da quello ben diverso di carico e scarico, a cui non si applica la tempistica dei 90 minuti, ma quella prevista nel contratto di trasporto. 

Pertanto il Ministero evidenzia la netta distinzione delle due fasi – attesa e carico/scarico – riconoscendo specificatamente il ruolo del contratto nel governare i tempi di esecuzione. 

La circolare, infatti, ricapitola la disciplina con un taglio sistematico:

  1. i 90 minuti di franchigia sono tassativi e collegati alla sola attesa (comma 1);
  2. oltre tale soglia è dovuto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione (comma 2);
  3. l’indennizzo di 100 euro si applica anche quando siano superati i tempi di carico o scarico previsti e indicati nel contratto di trasporto (che non sono i 90 minuti del comma 1) per l’esecuzione materiale di tali operazioni (comma 3).
  4. l’indennizzo è integrale anche per frazioni inferiori all’ora;
  5. non è dovuto alcun indennizzo quando il ritardo è imputabile al vettore. 

Il Ministero ha reso pertanto esplicito il principio cardine che la franchigia non comprende i tempi operativi di carico o scarico).

Inoltre, il Ministero ha valorizzato il favor per il contratto scritto e invita a definire in via preventiva luogo, orari/slot, modalità di accesso, tempi di esecuzione e modalità di attestazione; raccomanda di indicare gli effettivi responsabili (anche ai fini della rivalsa) e di esplicitare le cause di forza maggiore. 

È ricordato infine che la derogabilità pattizia prevista nel regime previgente non è richiamata nel nuovo testo.

Per maggiori informazioni contattare Luca Lanari
Tel. 071 29048258 |  email l.lanari@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS

Transizione 5.0

Avviso MIMIT 29 aprile 2026 Si informa che il MIMIT ha pubblicato un Avviso, in cui si comunica che le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti

Leggi Tutto »