Obbligo di PEC per gli amministratori di società: novità

L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 è stato recentemente modificato dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (c.d. "Decreto Sicurezza Lavoro"). Si riepilogano di seguito le novità.

Con il presente documento si intendono fornire le principali indicazioni in merito alle recenti modifiche legislative concernenti l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e recentemente modificato dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”).

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 1, comma 860, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
  •  Art. 13, D.L. 31 ottobre 2025, n. 159
  • Indicazioni operative Unioncamere del 10 novembre 2025

SOGGETTI OBBLIGATI – LA PRINCIPALE NOVITÀ

A decorrere dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di dotarsi di un proprio domicilio digitale (PEC) e di comunicarlo al Registro delle Imprese non si applica più a tutti gli amministratori, ma è circoscritto alle seguenti figure:

  • amministratore unico;
  • amministratore delegato;
  • presidente del Consiglio di amministrazione (solo in caso di mancanza dell’amministratore delegato).

Pertanto, sono esonerati dall’obbligo:

  • gli amministratori di società di persone;
  • i soggetti che in società di capitali, consorzi o reti di imprese ricoprono cariche diverse (es. consiglieri, presidenti di comitati).


CARATTERISTICHE DEL DOMICILIO DIGITALE

Obbligo di univocità: il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore soggetto all’obbligo non può in alcun caso coincidere con quello della società in cui egli ricopre la carica.

Deve trattarsi di un indirizzo PEC personale e distinto.

TEMPISTICHE E ADEMPIMENTI

L’obbligo della comunicazione è a carico della società. Le scadenze variano a seconda della data di nomina dell’amministratore:

  1. Per le società già costituite al 31 ottobre 2025: gli amministratori unici, delegati o (in mancanza di questi) i Presidenti del C.d.A. già in carica devono comunicare il proprio domicilio digitale entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
  2. Per le nuove nomine, i confermi o i rinnovi: la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o del rinnovo nel Registro delle Imprese. Si segnala che, in assenza di tale comunicazione, l’Ufficio del Registro sospenderà la pratica fino alla regolarizzazione;
  3. Per le nuove società costituite dal 1° gennaio 2025: l’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore soggetto all’obbligo deve essere assolto contestualmente alla domanda di prima iscrizione della società.


REGIME SANZIONATORIO

Il mancato adempimento all’obbligo di comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice civile, applicata in misura raddoppiata, con un importo che varia da € 206 a € 2.064.

ALTRI ASPETTI

Unioncamere ha chiarito che:

  • la sola comunicazione della PEC (senza modifiche contestuali al domicilio fisico o ai poteri di rappresentanza) è esente dal diritto di segreteria e dall’imposta di bollo;
  • i diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono invece dovuti in misura ordinaria per le comunicazioni presentate in occasione di nuove nomine, conferme o rinnovi;
  • la comunicazione, in via facoltativa, della PEC di altri soggetti con cariche sociali diverse da quelle obbligate rimane soggetta al pagamento dei diritti.


Per maggiore approfondimento si allega il comunicato Unioncamere.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
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