Transizione 5.0: pubblicato il decreto-legge con nuove indicazioni
Il decreto-legge n. 175 del 21/11/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/11/2025, definisce la fase finale di operatività del Piano Transizione 5.0, introducendo misure urgenti per garantire la corretta gestione delle domande e la tutela degli investimenti in corso. Il provvedimento contiene indicazioni puntuali sui termini, sulle integrazioni documentali e sul rapporto tra Transizione 5.0 e gli incentivi 4.0.
DOMANDE FINO AL 27/11/25 E INTEGRAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 06/12/25
Il decreto conferma che le imprese potranno presentare o completare la domanda entro le ore 18:00 del 27/11/2025. Per le comunicazioni trasmesse tra il 07/11 e il 27/11, è prevista una finestra di integrazione documentale:
- il GSE potrà richiedere integrazioni in caso di documenti incompleti, non leggibili o caricati in modo errato;
- le imprese dovranno inviare quanto richiesto entro il termine perentorio indicato dal GSE e comunque non oltre il 06/11/2025;
- se la documentazione non viene integrata per tempo, la domanda non si perfeziona e non dà diritto al credito d’imposta.
Resta esclusa da ogni possibilità di sanatoria la mancanza degli elementi relativi alla certificazione della riduzione dei consumi energetici, che deve essere completa già al momento della domanda.
OBBLIGO DI SCELTA TRA TRANSIZIONE 5.0 E TRANSIZIONE 4.0
Il DL introduce una disciplina espressa per affrontare i casi di doppia prenotazione delle imprese su Transizione 5.0 e Transizione 4.0. In base all’interpretazione autentica del divieto di cumulo:
- per i medesimi beni non è possibile presentare domanda per entrambe le misure;
- le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto avevano trasmesso richieste per entrambe le agevolazioni devono optare entro il 27/11 per uno dei due crediti d’imposta;
- le imprese che optano per la 5.0, ma non rientrano nella misura per esaurimento delle risorse potranno comunque accedere al credito d’imposta 4.0, previa verifica dei requisiti e della disponibilità residua;
- nei casi in cui il GSE invii la comunicazione di completamento dell’investimento, l’impresa dovrà rinunciare entro 5 giorni alla misura non utilizzata, pena decadenza e svincolo immediato delle risorse.
Questa disciplina consente di evitare il blocco delle prenotazioni e di liberare risorse impegnate in modo improprio.
CONTROLLI RAFFORZATI PER CERTIFICATORI E IMPRESE
Il decreto interviene anche sull’attività di vigilanza, potenziando il ruolo del GSE in relazione ai controlli previsti dall’art. 38 del DL n. 19/2024. In particolare, il GSE potrà:
- verificare la correttezza formale e sostanziale delle certificazioni rilasciate dai soggetti abilitati;
- adottare provvedimenti di annullamento della prenotazione qualora manchino i presupposti tecnici del beneficio;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali decadenze, con conseguente recupero del credito maggiorato di interessi e sanzioni;
- intervenire come litisconsorte necessario nei giudizi relativi alle controversie sui crediti 5.0.
Si tratta di una delle parti più strutturali del provvedimento, finalizzata a rafforzare l’affidabilità dell’intero sistema di certificazione.
L’effetto combinato delle integrazioni, dei controlli rafforzati e della necessità di fornire certificazioni complete potrebbe ridurre in modo significativo il volume delle domande effettivamente ammissibili. Si ipotizza che la domanda finale possa attestarsi intorno ai 2,75 miliardi, in linea con le risorse disponibili tra dotazione PNRR e spesa autorizzata dal decreto.
Si tratta tuttavia di stime preliminari, in attesa della verifica documentale che il GSE completerà nelle prossime settimane.
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