Con provvedimento del 12 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate è stata definita la percentuale di fruizione del credito pari al 100%
Con provvedimento del 12 dicembre 2025 emanato ai sensi dell’art. 3, comma 14-decies, del D.L. 202/2024, L’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale di fruizione del credito.
La percentuale è pari al 100%, pertanto l’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario coincide con il credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata entro lo scorso 2 dicembre 2025.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO
Le tempistiche e le modalità di fruizione del credito sono differenti a seconda che gli investimenti per i quali è stato richiesto il credito siano o meno documentati da fatture elettroniche.
1) QUOTA DI CREDITO CORRISPONDENTE AD INVESTIMENTI 2025 DOCUMENTATI DA FATTURE ELETTRONICHE
Per la quota di credito corrispondente ad investimenti documentati da fatture elettroniche, il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento di definizione della percentuale e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
2) QUOTA DI CREDITO CORRISPONDENTE AD INVESTIMENTI 2025 NON DOCUMENTATI DA FATTURE ELETTRONICHE (ad esempio acquisiti esteri e contratti di leasing)
Nei casi in cui gli investimenti per i quali è stato richiesto il credito non siano documentati da fattura elettronica si rende necessario un ulteriore adempimento. NB – In questi casi, infatti, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di definizione della percentuale, la certificazione del revisore mediante pec al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Conseguentemente, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
CODICE TRIBUTO
Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nella delega di pagamento va indicato il codice tributo “7038”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA” (2025).
Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218 | mobile 3315758931 | f.angeletti@confindustria.an.it