Il decreto fiscale pubblicato il 28 marzo in Gazzetta Ufficiale introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025.
La procedura di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’articolo 38 del Dl 19/2024 e s.m.i., prevedeva, quale step finale, l’invio al Gse della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026, corredata, in particolare, dalla certificazione dei risparmi energetici ex-post e dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Il termine perentorio si applicava:
- sia ai soggetti che hanno validamente prenotato le risorse, attraverso una comunicazione preventiva, trasmessa prima del 7 novembre 2025, data di pubblicazione del decreto direttoriale Mimit che ha annunciato l’esaurimento delle risorse a valere sulla misura;
- sia ai soggetti che hanno trasmesso la comunicazione preventiva a partire dal 7 novembre 2025, ottenendo una ricevuta di indisponibilità delle risorse, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del Dm del 24 luglio 2024.
Il comunicato stampa del Gse del 28 gennaio 2026 precisava, tuttavia, che l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implicava il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.
Le imprese si sono quindi trovate nella condizione di dover completare l’iter sostenendo i costi della pratica e delle attestazioni dei valutatori indipendenti, senza alcuna certezza di accedere al credito d’imposta.
Ora, l’articolo 8 del Dl fiscale pubblicato lo scorso 28 marzo, prevede che alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di completamento, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità, spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026, pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
Un credito del 15,75% a fronte di un 45% atteso.
Per di più, con avviso Mimit del 25 novembre 2025, le imprese che hanno presentato domanda (comunicazione preventiva ed eventualmente di conferma 20%) per entrambe le misure avevano dovuto optare, per uno solo dei due crediti d’imposta 4.0 o 5.0.
Analogamente, le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione di completamento dell’investimento su entrambe le misure avevano dovuto comunicare, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
La misura inoltre esclude gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare gli impianti fotovoltaici a più elevata efficienza.
Le criticità sono state segnalata da Confindustria al governo.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari europei PNRR e Politiche di coesione, ha convocato per mercoledì 1 aprile, alle ore 11.00 a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa.
L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218 | mobile 3315758931 | f.angeletti@confindustria.an.it