Prova di origine preferenziale
Facciamo riferimento alla nostra precedente comunicazione in merito all’Accordo di Libero Scambio UE-Nuova Zelanda per informare che la prova di origine preferenziale è disciplinata dall’art. 3.16 della Sezione B (“Procedure di origine”) e può essere fornita, alternativamente, dall’esportatore, che compilerà un’apposita dichiarazione di origine, o dall’importatore il quale potrà richiedere un trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario delle merci importate.
La dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore deve essere compilata conformemente al testo previsto nell’Allegato 3-C dell’Accordo (in allegato le versioni in lingua italiana ed inglese) e può essere apposta sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.
In base alla nota 2 del testo della dichiarazione, occorre “indicare il numero di riferimento che identifica l’esportatore. Per l’esportatore dell’Unione, tale numero è attribuito conformemente al diritto dell’Unione”.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all’articolo 68, stabilisce che “Se l’Unione ha un regime preferenziale in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall’autorità doganale di uno Stato membro. L’identità degli esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX)”.
Ne consegue che la dichiarazione di origine dovrà essere compilata riportando, nello spazio dove viene richiesto di indicare il “numero di riferimento dell’esportatore”, il numero dell’autorizzazione REX.
Tuttavia, per le spedizioni di merce unionale di valore inferiore a 6.000 euro, il REX non è necessario e la dichiarazione di origine preferenziale potrà essere rilasciata da qualsiasi operatore (anche non REX).
Il testo completo dell’accordo è disponibile al seguente link.
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