Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: obblighi delle imprese

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il codice della crisi e dell’insolvenza che ha introdotto il dovere dell’organo amministrativo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

L’art. 2086, co. 2, c.c. (comma introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 attuato in via definitiva con le modifiche del D. Lgs. n. 83/2022) recita “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il legislatore impone, quindi, la responsabilità degli adeguati assetti all’organo amministrativo, mentre l’organo di controllo dovrà vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Gli adeguati assetti devono essere proporzionali alla dimensione e alla complessità dell’attività dell’impresa.

Recenti sentenze dei tribunali hanno affermato che la mancata adozione di adeguati assetti, costituisce una grave irregolarità, denunciabile al tribunale, sufficiente a giustificare la revoca dell’organo amministrativo, inoltre, la mancata istituzione di adeguati assetti e del suo concreto funzionamento, nonché la mancata verifica periodica circa la loro adeguatezza può legittimare, in capo agli amministratori e ai sindaci, un’azione di responsabilità per danni.
La norma stabilisce che al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa gli adeguati assetti devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (flussi di cassa prospettici);
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.


Costituiscono, inoltre, segnali di crisi e quindi occorre verificare:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo delle retribuzioni;
  •  l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie (per le quali vengono inviate dagli enti apposite comunicazioni alle imprese in caso di superamento dei limiti con invito alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi):
    • per l’inps ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
      • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
      • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
    • per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
    • per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;
    • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.


Da quanto scritto sopra si comprende come gli adeguati assetti siano finalizzati a consentire:

  • la corretta allocazione ed esercizio del potere decisionale attraverso la definizione di organigrammi, mansionari, procedure, deleghe e procure (assetti organizzativi);
  • il governo della dimensione forward looking ed analisi degli squilibri economico finanziari (analisi dei flussi di cassa previsionali, budget di cassa, realizzazione di Business Plan, analisi di bilancio, analisi della centrale rischi ecc…) tramite i sistemi informativi e di programmazione e controllo (assetti amministrativi);
  • la corretta rilevazione dei fatti di gestione grazie ad un sistema di contabilità generale ed analitica adeguatamente supportato da procedure contabili (assetti contabili). Il tutto orientato alla gestione dei rischi, secondo i principi propri dei sistemi di controllo interno.


Organizzare adeguati assetti potrà generare valore solamente se riusciranno ad incidere sulla cultura aziendale, orientandola alla gestione del rischio, altrimenti rimarrà un mero adempimento burocratico.

Istituire adeguati assetti sarà importante anche nella gestione dei rischi ESG (ambiente, sociale e governance) essendo questi ultimi compatibili con un approccio di forward-looking sulla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale a medio e lungo termine.

Per aiutare nell’organizzazione degli adeguati assetti, Confindustria Ancona mette a disposizione di tutti gli associati lo strumento gratuito Bancopass.

Con bancopass si potrà:

  • scaricare automaticamente i dati degli ultimi tre bilanci depositati;
  • produrre report con dati riclassificati, indici di bilancio ed una serie di grafici personalizzati per verificare la presenza di eventuali squilibri patrimoniali ed economico finanziari;
  • generare automaticamente rendiconti finanziari consuntivi e prospettici (analisi dei flussi di cassa e sostenibilità dei debiti);
  • creare in maniera guidata business plan fino a 5 anni (approccio forward-looking);
  • analizzare facilmente la propria centrale rischi dopo averla richiesta alla Banca d’Italia (questo consente di verificare l’esistenza di eventuali problematiche nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito);
  • calcolare automaticamente il rating del Fondo di Garanzia delle PMI per valutare la possibilità di accesso alla garanzia pubblica sui finanziamenti e per avere un’idea su quale potrebbe essere il rating dell’impresa per un possibile finanziatore;
  • creare una presentazione aziendale attraverso un modello standardizzato e di facile compilazione che sarà possibile inviare alle principali banche e finanziatori (all’interno del modello di presentazione ci sono paragrafi specifici con richiesta di informazioni dedicate alla gestione dei rischi aziendali);
  • capire attraverso il modello di presentazione aziendale cosa si intende per sostenibilità ed iniziare a comunicarla e a rendicontarla a possibili finanziatori.


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Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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