Aggiornamento su dossier ambientali europei

1. Regolamento Ecodesign

Il 23 aprile scorso il Parlamento ha dato il via libera alla revisione delle norme UE sulla progettazione ecocompatibile, introducendo criteri di sostenibilità ambientale per molti prodotti.

Il regolamento, frutto di un accordo informale con il Consiglio dell’UE, è stato adottato in via definitiva con 455 voti favorevoli, 99 contrari e 54 astensioni.

In particolare, il testo delega alla Commissione l’approvazione di normative secondarie per determinare i requisiti specifici che i singoli prodotti dovranno rispettare, dando priorità ad alcuni prodotti considerati prioritari tra cui figurano ferro, acciaio, alluminio, vernici, pneumatici e prodotti chimici.

Inoltre, il Regolamento prevede la creazione del passaporto digitale dei prodotti, che dovrà contenere informazioni accurate e aggiornate, tali da consentire ai consumatori di effettuare scelte di acquisto informate. La Commissione gestirà un portale web pubblico che consentirà ai consumatori di cercare e confrontare le informazioni contenute nei passaporti dei prodotti.

Infine, le norme vietano specificamente la distruzione di abbigliamento, accessori e calzature invenduti, a partire da due anni dopo l’entrata in vigore della legge (sei anni per le imprese medie). In futuro, la Commissione potrà aggiungere ulteriori categorie all’elenco dei prodotti invenduti per i quali dovrebbe essere introdotto un divieto di distruzione.

Ora anche il Consiglio deve approvare formalmente la legge prima che possa entrare in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE.

 

2. Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il 24 aprile u.s. il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni, il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Prima di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE ed entrare in vigore, l’accordo dovrà essere approvato formalmente anche dal Consiglio.

Inoltre, lo scorso 19 aprile, in una lettera indirizzata al Parlamento Europeo, il Commissario per l’Ambiente Virginijus Sinkevi?ius ha chiarito le preoccupazioni sollevate riguardo all’articolo 29 (Art.26 della proposta) del testo di compromesso consolidato del PPWR. In particolare, le preoccupazioni riguardano gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto, come pallet, cassette di plastica e scatole di plastica pieghevoli.  

Il testo dell’accordo provvisorio raggiunto dai co-legislatori, infatti, estende l’obbligo di utilizzare per il trasporto solamente imballaggi riutilizzabili, sia all’interno della stessa azienda che tra aziende dello stesso Stato membro, includendo gli avvolgimenti e le fascette dei pallet. Di conseguenza, gli operatori saranno obbligati a sostituire completamente gli avvolgimenti e le fascette monouso dei pallet. Questo aspetto solleva delle preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità, l’efficienza del trasporto, la sicurezza, i vincoli economici, la distruzione delle catene di approvvigionamento e gli impatti ambientali negativi non voluti. 

In risposta alle preoccupazioni e alle richieste d’azione ricevute, la Commissione ha dichiarato che valuterà i dati scientifici ed economici più recenti sull’uso di avvolgimenti e fascette di plastica dei pallet, tenendo conto in particolare dei vincoli economici e delle questioni ambientali. La Commissione affronterà questo tema prioritariamente all’entrata in vigore del regolamento, adottando prontamente un atto delegato per esentare gli avvolgimenti e le fascette di plastica dei pallet dal campo di applicazione dell’articolo 29(2) e (3)

 

3. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Lo scorso 24 aprile si è tenuto il voto sulla proposta di direttiva CS3D durante la sessione Plenaria del Parlamento europeo. Gli eurodeputati hanno approvato il testo licenziato dal COREPER con 374 a favore, 235 contro e 19 astensioni. 

La direttiva dovrà ora essere formalmente approvata dal Consiglio, firmata e infine pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno due anni per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.

Con l’eccezione degli obblighi di comunicazione, l’applicazione sarà graduale e riguarderà: 

  •  le imprese con oltre 5 000 dipendenti e un fatturato superiore a 1 500 milioni di euro a partire dal 2027;
  • le imprese con oltre 3 000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di euro a partire dal 2028;
  • tutte le altre imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (ovvero quelle con oltre 1 000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni dieuro) a partire dal 2029.

 

4. Direttiva sulla Qualità dell’aria

Il 24 aprile il Parlamento ha adottato in via definitiva un accordo politico provvisorio con i governi dell’UE su nuove misure per migliorare la qualità dell’aria nell’UE con 381 voti favorevoli, 225 contrari e 17 astensioni.

Le nuove norme stabiliscono limiti e valori obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi inquinanti, tra cui il particolato (PM2,5, PM10), NO2 (biossido di azoto) e SO2 (biossido di zolfo). Per il PM2,5 e NO2, i valori limite annuali devono essere più che dimezzati da 25 µg/m? a 10 µg/m? e da 40 µg/m? a 20 µg/m? rispettivamente. Ci saranno anche più punti di campionamento della qualità dell’aria nelle città e i dati da essi raccolti saranno comunicati con indici comuni tra tutti i Paesi dell’Unione rendendoli comparabili.

Inoltre, gli Stati membri potranno richiedere che la scadenza del 2030 per il raggiungimento dei valori limite per la qualità dell’aria venga posticipata fino a dieci anni, se saranno soddisfatte condizioni specifiche, anche quando le riduzioni necessarie potranno essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestico esistenti che causano superamenti dell’inquinamento.

Oltre ai piani per la qualità dell’aria, richiesti per i Paesi dell’UE che superano i limiti, tutti gli Stati membri dovranno creare tabelle di marcia per la qualità dell’aria entro il 31 dicembre 2028 che definiscano misure a breve e lungo termine per rispettare i nuovi valori limite 2030 proposti da Parlamento.

Infine, i cittadini europei avranno la possibilità di citare gli Stati membri in giudizio in caso di mancata applicazione delle regole attuali e, in caso, di ottenere dei risarcimenti per i danni alla propria salute.

L’accordo deve ancora essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché la nuova legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. I Paesi dell’UE avranno quindi due anni per applicare le nuove regole.

 

5. Standard di rendicontazione di sostenibilità – approvata la Direttiva che posticipa i termini per l’adozione per alcuni settori e per le imprese extra-UE

Il 29 aprile u.s. il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva la direttiva che posticipa i termini per l’adozione degli standard di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) specifici per settore e per le imprese di Paesi terzi, che modifica la direttiva sulla rendicontazione aziendale di sostenibilità (CSRD).

In particolare, la Direttiva posticipa al 30 giugno 2026 (due anni dopo rispetto alla data originariamente prevista) l’adozione di standard di rendicontazione di sostenibilità specifici per settore (standard settoriali) per le società europee e di standard generali di rendicontazione le società extra-UE.

Più nello specifico, i settori che beneficeranno di questa proroga, per adeguarsi ai nuovi standard di rendicontazione settoriale (ESRS), sono quelli del petrolio e gas, dell’estrazione mineraria, trasporti stradali, prodotti alimentari, automobili, agricoltura, produzione di energia e tessile.

Dopo la firma del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente del Consiglio, la direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per maggiori informazioni contattare Marcella Gerini
Tel. 071 29048217 | email m.gerini@confindustria.an.it

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