Aiuti covid: autocertificazione da presentare

Entro il prossimo 30 giugno le imprese dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti e per evidenziare eventuali eccedenze da restituire.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni con le quali ha chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per monitorare il rispetto dei limiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto ricevute dalle imprese per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel provvedimento sono indicate anche le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimaliprevisti.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

La Dichiarazione deve essere presentata dalle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto elencate nell’art. 1 comma 13 e seguenti del DL 41/2021, per le quali si applica il regime “ombrello”.

L’elenco delle agevolazioni è indicato anche nelle istruzioni al modello di autocertificazione.
Per verificare se un’impresa sia o meno obbligata a presentare la dichiarazione occorrerà, quindi, controllare se la stessa abbia o meno usufruito di una o più agevolazioni tra quelle indicate nell’art.1 comma 13, DL 41/2021.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’invio:

  • i soggetti che non hanno usufruito di una delle misure indicate nell’art. 1, co. 13 del DL 41/2021 pur avendo ricevuto altri aiuti rientranti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo;
  • i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per avere accesso ad alcune misure (ad esempio l’istanza per il contributo perequativo dell’art. 1, co. 16 e seguenti del DL. 73/2021), a meno che successivamente alla presentazione della dichiarazione abbiano usufruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 co. 13 del DL. 41/2021.


TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presentazione on line tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate può essere fatta dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022.

Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari (art. 5, co. 1 e seguenti del DL. n. 41/2021) il termine di presentazione è entro il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Nella dichiarazione andranno indicate tutte le misure ottenute e rientranti nella sezione 3.1 e 3.12, quindi sia quelle rientranti nell’art. 1, co. 13 del DL. N. 41/2021 sia tutti gli altri aiuti ricevuti diversi da quelli indicati nel DL. N. 41/2021.

RESTITUZIONE IMPORTI ECCEDENTI I MASSIMALI

Gli importi eccedenti i massimali potranno essere restituiti volontariamente dal beneficiario o sottraendoli da aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Per verificare l’eventuale superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 dovrà essere fatto riferimento al concetto di imprese unica così come definita dalle norme comunitarie, si ricorda comunque che i massimali previsti dalle due sezioni sono cumulabili.

Il concetto di impresa unica è riferito solo al calcolo dei massimali e non per valutare le condizioni per usufruire della sezione 3.12.

L’impresa può usufruire alternativamente, per la medesima misura, sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12 collocando una quota parte dell’agevolazione ricevuta in entrambe le sezioni a condizione che si tratti delle misure previste dall’art. 1, co. 13 del DL41/2021.

Per maggiori chiarimenti in merito ai massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 nonché all’elenco delle misure rientranti nell’art. 1, co. 13 si allega alla presente notizia il DM 11.12.2021 (attuativo dell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021) con relativa relazione illustrativa nonché il provvedimento di approvazione del modello di presentazione dell’autocertificazione con le relative istruzioni.

Per ulteriori informazioni
Giampaolo Santinelli | tel. 3346634815 |  g.santinelli@confindustria.an.it

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