CBAM: a partire dal 1° ottobre 2023 avvio della fase transitoria

Previsti obblighi di comunicazione a carico degli importatori di prodotti CBAM

Il 1° ottobre 2023 entrerà in vigore il periodo transitorio di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il cosiddetto CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, previsto dal Regolamento UE 956/2023.

Finalità

Si tratta di una misura introdotta nell’ambito del pacchetto legislativo “Fit for 55” (l’insieme di misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea, entro il 2030, di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990) che verrà applicata, almeno inizialmente, alle importazioni di determinate categorie di prodotti ad alta intensità di carbonio, al fine di contrastare il cosiddetto “dumping ambientale”, impedendo che le merci importate nell’Unione godano, indebitamente, di un vantaggio competitivo rispetto alle stesse merci prodotte in impianti stabiliti nell’Unione europea e assoggettati al Sistema ETS (Emissions Trading Scheme).

Il CBAM ha la finalità di evitare che il Sistema ETS, che si rivolge a chi produce nella UE, venga “aggirato” da chi importa nella UE prodotti fabbricati altrove, sostenendo minori costi di produzione grazie ad una normativa ambientale meno attenta agli effetti climatici delle produzioni più inquinanti.

Ambito di applicazione

Il Regolamento CBAM “si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal processo di perfezionamento attivo di cui all’art. 256 del Reg. (UE) 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell’Unione”.

Tra le merci elencate nell’allegato I (merci CBAM), identificate attraverso il loro codice NC, figurano attualmente:

  1. cemento (beni di cui alle voci 25070080, 25231000, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000);
  2. energia elettrica (beni di cui alla voce 27160000);
  3. concimi (beni di cui alle voci 28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105 ad esclusione della voce 31056000);
  4. ghisa, ferro e acciaio (beni di cui al capitolo 72 (con alcune esclusioni) e beni di cui alle voci 26011200, 7301, 7302, 730300, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 730900, 7310, 731100, 7318, 7326);
  5. alluminio (beni di cui alle voci 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616).
  6. sostanze chimiche (beni di cui alla voce 28041000).

E’ previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM verrà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

Il meccanismo CBAM non si applica alle:

  • merci originarie dei Paesi e territori elencati nell’allegato III, punto 1 (attualmente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla) e all’importazione di energia elettrica dai Paesi elencati all’interno del punto 2 del medesimo allegato (al momento vuoto);
  • merci elencate nell’allegato I importate nel territorio doganale dell’Unione, quando il loro valore intrinseco è inferiore, per spedizione, a 150 euro (merci di valore trascurabile ai sensi dell’art. 23 del Reg. (UE) 1186/2009);
  • merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un Paese terzo, a condizione che il loro valore intrinseco non superi i 150 euro;
  • merci destinate ad essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari (ai sensi dell’art. 1, punto 49 del Reg. (UE) 2446/2015).

Obblighi per gli importatori

Con riferimento all’importazione di merci che ricadono all’interno del perimetro applicativo del CBAM, il Regolamento prevede una serie di obblighi per gli importatori unionali, volti a controllare le quantità di emissioni incorporate in tali beni.

Dal 1° gennaio 2026, data in cui il Regolamento diventerà pienamente operativo, le merci CBAM potranno essere importate nell’Unione esclusivamente da importatori che abbiano ottenuto la qualifica di “dichiaranti CBAM autorizzati”.

In assenza di autorizzazione non sarà possibile importare merci CBAM nell’Unione.

Lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” potrà essere richiesto, attraverso il registro CBAM, a partire dal 31 dicembre 2024.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:

  • calcolare le emissioni di CO2 incorporate nelle merci CBAM importate e conservare le informazioni utilizzate per il calcolo per un periodo di 4 anni. Il calcolo dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato;
  • acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nelle merci CBAM importate nell’anno precedente. I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma comune, istituita e gestita dalla Commissione e il loro costo si baserà sul prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in € per tonnellata di CO2 emessa. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrà inoltre garantire che, al termine di ogni trimestre, il numero di certificati CBAM da lui posseduti e risultanti sul suo conto nell’apposito registro CBAM, corrisponda ad almeno l’80% delle emissioni incorporate in tutte le merci CBAM importate dall’inizio dell’anno solare;
  • restituire, entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni di CO2 incorporate nelle merci importate durante l’anno solare;
  • presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, la dichiarazione annuale CBAM. La dichiarazione contiene: a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente; b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a); c) il numero totale di certificati CBAM da restituire; d) copia delle relazioni di verifica rilasciate da un verificatore accreditato;
  • garantire che le emissioni totali di CO2 riportate nella dichiarazione annuale CBAM siano verificate da un verificatore accreditato. Tale status verrà concesso ai verificatori accreditati nell’ambito del Sistema ETS e ai verificatori CBAM specificatamente accreditati dagli Stati membri.

La verifica del calcolo delle emissioni richiederà necessariamente la collaborazione dei produttori/fornitori localizzati nei paesi extra UE. Senza le informazioni fornite da questi ultimi, i verificatori accreditati non potranno effettuare i controlli previsti dal Regolamento e le emissioni incorporate nelle merci CBAM importate verranno calcolate sulla base di valori predefiniti altamente penalizzanti.

Obblighi durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025

Durante il periodo transitorio di applicazione del Regolamento CBAM, ovvero dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, gli importatori di merci CBAM o i rappresentanti doganali indiretti da essi designati, dovranno adempiere soltanto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 33, 34, 35 del Regolamento. In particolare, dovranno presentare trimestralmente alla Commissione, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, una relazione (cosiddetta “relazione CBAM”), contenente informazioni sulle merci importate durante tale periodo. La prima relazione, riferita alle merci importate nel trimestre ottobre-dicembre 2023, dovrà quindi essere presentata entro il 31 gennaio 2024 mentre l’ultima, riferita alle merci importate nel trimestre ottobre-dicembre 2025, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026. La relazione CBAM dovrà essere redatta seguendo la struttura della Tabella 1 presente nell’Allegato I del Regolamento di esecuzione n. 1773/2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 settembre 2023 L 228/94) che disciplina dettagliatamente gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 35 del Regolamento CBAM. Dovrà contenere le informazioni elencate nella Tabella II del medesimo Allegato, ovvero:
  • la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in MWh per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
  • il totale delle emissioni incorporate effettive, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per MWh per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi dell’allegato IV;
  • le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui all’art. 35, par. 7 del regolamento;
  • il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
Per ottenere tali informazioni l’importatore potrà inviare al proprio fornitore un modulo elettronico messo a disposizione dalla Commissione il cui contenuto è specificato nell’Allegato IV del Regolamento esecutivo n. 1773/2023. Al fine di concedere agli operatori il tempo necessario per conformarsi al regime CBAM, il Regolamento di esecuzione prevede, per tutta la durata del periodo transitorio, un sistema flessibile per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni importati. Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile fare riscorso a differenti modalità di rendicontazione (art. 4 del Regolamento di esecuzione). La rendicontazione basata su valori di default potrà tuttavia essere impiegata solo fino al 31 luglio 2024. A partire dal 1° gennaio 2025 saranno invece accettati solo i metodi di rendicontazione completa, ovvero quelli previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione. Per maggiori dettagli https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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