Adempimenti busta paga di dicembre 2023
Si ricorda che con la retribuzione del mese di dicembre 2023 dovrà essere corrisposto, esclusivamente ai lavoratori operai già in forza alla data del 31 dicembre 2008, l’Elemento annuo di mensilizzazione.
Tale Elemento, pari ad una somma annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti di retribuzione, espressamente definito non assorbibile, dovrà essere corrisposto a titolo di “Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20 gennaio 2008”, al valore orario della retribuzione in atto nel mese di dicembre ed è utile ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del pagamento della retribuzione del mese di dicembre, l’Elemento individuale annuo di mensilizzazione deve essere riproporzionato in dodicesimi e corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. A tali fini il testo prevede espressamente che la frazione del mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Per quanto riguarda invece il criterio da utilizzare per riproporzionare tale importo annuo in relazione ai periodi di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno senza decorrenza della retribuzione a carico del datore di lavoro (come ad esempio nel caso di: aspettativa, CIGO e CIGS, aspettativa facoltativa per maternità o paternità, congedi parentali, sciopero, ecc..), si dovrà fare riferimento, salvo specifiche previsioni aziendali, al medesimo criterio utilizzato ad esempio per la tredicesima mensilità e cioè al divisore annuo 2080 (quale risulta considerando 52 settimane di 40 ore settimanali.
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