Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso una circolare, sollecitata dalle richieste degli operatori (vedi nostra comunicazione del 7 ottobre), con l’obiettivo di assicurare un orientamento applicativo uniforme sulla questione critica dell’ attesa e dei tempi materiali di carico/scarico, onde evitare criticità operative o contenzioso lungo la catena logistica.
Tale circolare ha accolto la tesi sostenuta da Confindustria, distinguendo espressamente la fase di attesa del veicolo (antecedente l’avvio delle operazioni di carico/scarico) dalla fase di esecuzione materiale del carico o dello scarico delle merci.
Commento
La nota ministeriale (allegata) sottolinea infatti che la franchigia di 90 minuti riguarda solo i tempi di attesa (per ciascuna operazione) e non include i tempi materiali di carico e scarico.
Nello specifico, infatti, chiarisce che:
- nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;
- non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;
- l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora.”.
Si tratta di un importante chiarimento che pone fine ad alcune interpretazioni errate e strumentali del dettato normativo che hanno creato molta confusione e che volevano includere nei 90 minuti, considerando un tutt’uno, tempi di attesa e tempi il carico e lo scarico dee merci.
La circolare, come da interpretazione di Confindustria opera una netta distinzione tra i due momenti, distinguendo il momento di attesa, a cui si applica la franchigia dei 90 minuti (comma 1) da quello ben diverso di carico e scarico, a cui non si applica la tempistica dei 90 minuti, ma quella prevista nel contratto di trasporto.
Pertanto il Ministero evidenzia la netta distinzione delle due fasi – attesa e carico/scarico – riconoscendo specificatamente il ruolo del contratto nel governare i tempi di esecuzione.
La circolare, infatti, ricapitola la disciplina con un taglio sistematico:
- i 90 minuti di franchigia sono tassativi e collegati alla sola attesa (comma 1);
- oltre tale soglia è dovuto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione (comma 2);
- l’indennizzo di 100 euro si applica anche quando siano superati i tempi di carico o scarico previsti e indicati nel contratto di trasporto (che non sono i 90 minuti del comma 1) per l’esecuzione materiale di tali operazioni (comma 3).
- l’indennizzo è integrale anche per frazioni inferiori all’ora;
- non è dovuto alcun indennizzo quando il ritardo è imputabile al vettore.
Il Ministero ha reso pertanto esplicito il principio cardine che la franchigia non comprende i tempi operativi di carico o scarico).
Inoltre, il Ministero ha valorizzato il favor per il contratto scritto e invita a definire in via preventiva luogo, orari/slot, modalità di accesso, tempi di esecuzione e modalità di attestazione; raccomanda di indicare gli effettivi responsabili (anche ai fini della rivalsa) e di esplicitare le cause di forza maggiore.
È ricordato infine che la derogabilità pattizia prevista nel regime previgente non è richiamata nel nuovo testo.
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