Entrata in vigore codice degli incentivi: obbligo di polizze catastrofali e impatti sull’accesso alle agevolazioni

Si informa che il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi (di seguito, “Codice”).

ll Codice è stato adottato in attuazione della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, che conteneva una delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di semplificare i processi e rafforzare il monitoraggio delle attività economiche.

La nuova disciplina è finalizzata ad armonizzare la normativa generale in materia di incentivi alle imprese e introduce metodi e criteri omogenei che le Amministrazioni saranno tenute a seguire nella definizione degli strumenti agevolativi.

Esclusione dagli incentivi per mancata stipula delle polizze catastrofali

Particolare rilievo assume l’articolo 9 del Codice, che individua le fattispecie che determinano l’esclusione delle imprese dall’accesso agli incentivi.

Tra queste, l’art. 9, comma 1, lettera f) prevede l’esclusione dalle agevolazioni per le imprese che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, obbligo introdotto dall’art. 1, comma 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

La disposizione del Codice specifica e rafforza quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che all’art. 1, comma 102, stabilisce che dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo debba tenersi conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Quali agevolazioni sono interessate

Il Codice definisce puntualmente le tipologie di agevolazioni soggette alla disciplina e, quindi, alla possibile esclusione in caso di mancata stipula della polizza catastrofale (art. 12, comma 1). Si tratta di:

  • contributi a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • agevolazioni fiscali e contributive;
  • altre eventuali forme disciplinate dai singoli bandi.

Agevolazioni escluse dall’ambito applicativo

Il Codice precisa tuttavia che l’esclusione non si applica:

  • agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative (art. 1, comma 2);
  • agli incentivi contributivi.

Tale previsione recepisce la richiesta di Confindustria di non ricomprendere tra le agevolazioni disciplinate dal Codice gli incentivi fiscali e contributivi di carattere automatico.

Impatti sul Fondo di Garanzia per le PMI

Si evidenzia che dell’eventuale inadempimento all’obbligo assicurativo si terrà conto anche ai fini dell’accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI.

Tuttavia, per rendere operativa tale esclusione è necessaria una modifica delle Disposizioni operative del Fondo, che allo stato attuale non risulta ancora formalmente adottata.

Per maggiori chiarimenti si riporta in allegato il DLGS Codice incentivi del 04/02/2026.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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