Crediti d’imposta energia e gas: novità decreto aiuti

Con la conversione in legge del cosiddetto decreto aiuti (D.L. n. 50/2022 convertito con la legge n. 91 del 15 luglio 2022), sono state apportate modifiche di rilievo ai crediti d’imposta sul consumo dell’energia e del gas.

Il decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) completa il suo iter con la legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022 che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022.

In particolare, per quanto riguarda i crediti d’imposta sull’energia e sul gas, ci sono le seguenti novità:

  1. le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e le imprese non gasivore, che fruiscono dei rispettivi crediti d’imposta energia e gas sui consumi del secondo trimestre 2022, possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta, di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell’anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimetre del 2019;
  2. gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

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