Con l’art. 4 del DL 30 marzo del 2023, n. 34 sono stati estesi al secondo trimestre 2023, con una forte riduzione del loro importo rispetto ai precedenti trimestri, i crediti d’imposta sull’energia e sul gas a favore delle imprese.
L’art. 4 del DL 30 marzo del 2023, n. 34 ha esteso anche al secondo trimestre 2023 l’applicazione dei crediti d’imposta sull’energia e sul gas con una riduzione del 25 percento rispetto ai crediti d’imposta previsti per il primo trimestre 2023.
Di seguito si riassumono le principali condizioni per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023.
Ammontare dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta sono calcolati secondo le seguenti percentuali:
- Imprese energivore: credito d’imposta 20%. Il credito è riconosciuto anche in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata;
- Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 4,5 KWH: credito d’imposta 10%;
- Imprese gasivore e non gasivore: credito d’imposta 20% (gas consumato per usi energetici diversi da usi termoelettrici).
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre del 2023, dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo nel quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:
- il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante nel primo trimestre 2023.
L’Arera entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza del venditore.
Termini e modalità entro i quali i crediti d’imposta dovranno essere utilizzati
I crediti d’imposta sull’energia e sul gas relativi al primo e al secondo trimestre del 2023 dovranno essere utilizzati dalle imprese entro il 31 dicembre 2023.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24 oppure ceduti. In caso di cessione dovranno essere rispettate specifiche condizioni.
Condizioni per poter usufruire dei crediti d’imposta
Quando scatta il bonus?
Il meccanismo alla base rimane identico: per avere diritto al credito d’imposta, nel primo trimestre 2023 le imprese dovranno aver assistito ad un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Nel caso dell’elettricità, si prende in esame il costo medio della spesa per KWH in bolletta, al netto di imposte ed eventuali sussidi.
Nel caso del gas, si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infra-giornaliero (Mi-Gas).
Esenzione dalla tassazione
I crediti d’imposta innanzitutto andranno inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2024, con la possibilità di compensarli anche senza attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, se si è certi di aver maturato i requisiti per ricevere il bonus fiscale, non è necessario attendere la conclusione del trimestre di riferimento per poter utilizzare il credito.
I crediti d’imposta non concorrono a formare la base imponibile del reddito d’impresa e dell’IRAP.
Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
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