Credito d’imposta energia e gas anche per i mesi di ottobre e novembre

Con la pubblicazione del cosiddetto decreto aiuti-ter sono stati estesi anche ai mesi di ottobre e novembre 2022, aumentandoli, i crediti d’imposta sull’energia e sul gas. Si riepilogano di seguito le principali novità in materia.

L’art. 1 del DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 ha apportato importanti modifiche ai crediti d’imposta sull’energia e sul gas, in particolare sono state previste le seguenti novità:

  1. estensione dei crediti d’imposta a favore di imprese “energivore” e non energivore” e di imprese “gasivore” e “non gasivore” anche ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  2. aumento al 40% del credito d’imposta sul gas, per i mesi di ottobre e novembre, sia per imprese gasivore sia per imprese non gasivore;
  3. aumento al 40% del credito d’imposta sull’elettricità (sempre per i mesi di ottobre e novembre) con riferimento alle imprese energivore;
  4. aumento al 30% del credito d’imposta sull’elettricità (sempre per i mesi di ottobre e novembre) con riferimento alle imprese non energivore;
  5. il credito d’imposta per le imprese non energivore è riconosciuto, per ottobre e novembre, se le stesse sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (anziché 16,5 KW previsto per il secondo e terzo trimestre 2022);
  6. entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito d’imposta maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  7. i crediti d’imposta sull’energia e sul gas relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre e novembre 2022 dovranno essere utilizzati dalle imprese entro il 31 marzo 2023 (anziché entro il 31.12.2022). Rimane ferma la data del 31.12.2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022.

Anche per poter usufruire dei crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022 è necessario un incremento superiore al 30% del costo medio dell’elettricità e del gas, in questo caso, nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.

I crediti d’imposta anche in questo caso potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24 oppure ceduti.

Vale anche in questo caso il discorso che ove l’impresa beneficiaria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, per i mesi di ottobre e novembre valgono esattamente le stesse regole previste per il calcolo dei crediti d’imposta dei primi tre trimestri del 2022.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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