La legge di Bilancio per il 2025 estende il bonus per la quotazione in borsa, a beneficio delle PMI interessate, agli anni 2025, 2026 e 2027.
La legge di Bilancio estende il bonus quotazioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, a beneficio delle Pmi interessate alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf).
L’estensione è prevista dal comma 449 della legge 207/2024, che aggiorna la normativa originale del bonus quotazioni introdotta dalla legge 205/17. Nello specifico, il beneficio viene prorogato fino al 31 dicembre 2027, con un plafond di credito d’imposta disponibile pari a 6 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
IMPORTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
A fronte dei costi sostenuti per la quotazione, le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta fino a un massimo di 500mila euro, calcolato al 50% delle spese di consulenza effettuate entro il 31 dicembre 2027 per tali finalità.
SOGGETTI BENEFICIARI
I destinatari di questa misura sono le PMI così come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione Europea, che abbiano sostenuto costi per accedere alla quotazione in mercati regolamentati o Mtf situati in Stati membri dell’Ue o dello Spazio economico europeo (See).
Considerando che il target primario sono le Pmi, la misura si rivolge principalmente al segmento Euronext Growth Milan (ex Aim Italia) che rappresenta il listino di riferimento per queste imprese.
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il credito d’imposta non è soggetto al limite generale di compensazione di 2 milioni di euro, né a quello specifico di 250mila euro relativo ai crediti d’imposta da quadro RU.
La compensazione può essere effettuata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello della quotazione, e il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione, nonché nei periodi successivi fino al completo utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.
ATTIVITA’ E COSTI AMMISSIBILI
La disciplina di riferimento è contenuta nel decreto del Mise del 23 aprile 2018, il quale stabilisce che sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
- implementazione e adeguamento del controllo di gestione per la quotazione;
- assistenza nella redazione del piano industriale;
- attività legate alla fase di ammissione e al collocamento delle azioni presso gli investitori;
- revisione delle informazioni finanziarie storiche e prospettiche, inclusa la due diligence finanziaria;
- supporto nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- gestione di aspetti legali, fiscali e contrattuali correlati alla procedura di quotazione;
- attività di comunicazione tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni rivolte alla comunità finanziaria.
CONDIZIONI PER USUSFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE QUOTAZIONI AVVENUTE NEL 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha informato che per le quotazioni avvenute nel 2024 (relative a costi sostenuti entro il 31 dicembre 2024) è possibile presentare le domande dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025.
Sul sito del Ministero sono disponibili i riferimenti normativi, tra cui il Dm del 23 aprile 2018 e le istruzioni del 27 settembre 2024, che illustrano il formato della domanda, i documenti da allegare e le certificazioni antimafia richieste.
Le richieste vanno inviate all’indirizzo dgind.divo5@pec.mimit.gov.it
Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile 3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it
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