Le novità a seguito del Decreto “Semplificazioni fiscali”
La legge di conversione del Decreto “Semplificazioni fiscali” ha modificato la vigente disciplina sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. In particolare, con riferimento alla disciplina del credito d’imposta R&S, Innovazione e Design, le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività eleggibili a tale incentivo, vigente dal 1° gennaio 2020.
Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale “4.0” e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.
La certificazione, volta a fornire ai contribuenti maggiori certezze sulla spettanza delle citate agevolazioni, attesterà la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività agevolabili; essa sarà rilasciata dai soggetti abilitati che, nel processo valutativo, dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate e aggiornate.
Sarà possibile accedere alla procedura di certificazione sia in relazione ad investimenti da effettuare, sia per investimenti già effettuati, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Ferme restando le attività di controllo previste dall’art. 1, comma 207, della Legge n. 160/2019, la certificazione produrrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, i cui atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, verranno considerati nulli, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.
Un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, provvederà a:
- individuare i requisiti dei soggetti (pubblici e privati) abilitati al rilascio della certificazione;
- istituire un apposito albo dei certificatori, tenuto dal MISE;
- stabilire le regole di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché gli oneri a carico dei richiedenti che saranno parametrati ai costi della procedura.
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