Misure in vigore dal 16 marzo 2022
Con il Regolamento (UE) 2022/428 del 15 marzo 2022, l’UE ha introdotto nuove misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, rafforzando i divieti ed estendendo i controlli già previsti nel Regolamento (UE) 2014/833 a nuove categorie di prodotti e servizi.
Le misure principali, in vigore dal 16 marzo 2022, sono le seguenti:
– inserimento di nuove deroghe per l’esportazione di prodotti dual use quasi duali quando destinati a specifici impieghi tra cui il trasporto dei combustibili fossili;
– inserimento nell’Allegato IV del Reg. 2014/833 di ulteriori 81 soggetti, fra cui istituti di ricerca, cantieri navali, imprese private e a controllo statale oltre che persone fisiche, ai quali è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, in Russia o per un uso in Russia, beni e tecnologie a duplice uso, anche nel settore dell’energia, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico;
– termine del regime autorizzativo per i beni e le tecnologie adatte ad un impiego nel settore petroliferodi cui all’Allegato II del Regolamento 2014/833, la cui fornitura alla Russia è ora vietata a prescindere dalla destinazione d’uso in progetti petroliferi “speciali”. Esistono limitate eccezioni ed è prevista la possibilità di adempiere fino al 17 settembre 2022 a contratti di fornitura conclusi prima del 16 marzo 2022;
– divieto di importare, acquistare e trasportare, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici di cui al nuovo Allegato XVII che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. Fra i prodotti listati rientrano, a titolo di esempio: fogli e nastri laminati a caldo, fogli laminati a freddo e rivestiti di metallo, lamiere magnetiche, prodotti stagnati, profilati leggeri, laminati mercantili, barre di acciaio inossidabile, profilati di ferro, materiale ferroviario, tubi. Anche in questo caso viene prevista una deroga al divieto e quindi la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022;
– divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’Allegato XVIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Il divieto si applica nella misura in cui il valore unitario del bene sia superiore a 300 euro, salve le eccezioni espressamente indicate. Per questi prodotti non sono previste clausole transitorie;
– a decorrere dal 15 aprile 2022, divieto di prestare servizi di credit rating a persone fisiche, giuridiche, entità o organismo stabiliti in Russia;
– divieto di effettuare transazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con:
- le persone giuridiche, entità ed organismi elencati nel nuovo Allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50% o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali. Si tratta di imprese attive nei settori aerospazio (aerei ed elicotteri), difesa (autocarri, sistemi di difesa, missili), estrazione, produzione e trasporto di petrolio, cantieri navali, trasporto di idrocarburi;
- persone giuridiche, entità ed organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un’entità elencata nell’Allegato XIX;
- persone giuridiche, entità ed organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui ai punti precedenti.
Il divieto di effettuare transazioni con le entità elencate nell’Allegato XIX (tra cui rientrano, a titolo di esempio, Gazprom Neft, Rosneft, Transneft ed altre) non si applica 1) all’esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022; 2) ad operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia o attraverso la Russia, nell’Unione; 3) ad operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russa in cui le persone giuridica, entità o organismi elencati nell’Allegato XIX siano azionisti di minoranza.