Elenco dei prodotti non soggetti a dazio reciproco
Lo scorso 5 settembre l’Amministrazione statunitense ha emanato un ordine esecutivo che prevedeva la successiva individuazione dei codici doganali ai quali applicare l’adeguamento tariffario stabilito nell’Accordo Quadro USA – UE del 21 agosto (si veda nostra precedente comunicazione).
In data 25 settembre, attraverso l’atto “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade”, l’amministrazione statunitense ha stabilito che:
- a partire dalle ore 12:01 (EDT) del 1° settembre 2025, i codici doganali inclusi nell’Annex I del provvedimento sono soggetti unicamente al dazio MFN (quindi esenti da ulteriori dazi).
Nello specifico, l’Annex I contiene una tabella con tre colonne che riportano: 1) il codice doganale HTSUS dei beni esenti; 2) la descrizione del bene; 3) per alcuni beni, il settore nel quale il bene deve essere impiegato per beneficiarie dell’esenzione daziaria. I settori di esenzione sono essenzialmente due e riguardano:
- aeromobili civili e loro parti, contrassegnati nella terza colonna come “Aircraft”;
- articoli non brevettati destinati ad essere utilizzati in applicazioni farmaceutiche, contrassegnati come “Pharma”.
Inoltre, sempre nella terza colonna, ad alcuni beni è abbinata la dicitura “Ex”: per questi prodotti l’esenzione è concessa soltanto in caso di stretta corrispondenza con la descrizione del codice doganale.
- a partire dal 1° agosto 2025 (in forma retroattiva), alle automobili e loro componenti si applica il dazio maggiore tra l’MFN e il baseline del 15%.
Vi manterremo aggiornati su eventuali ulteriori informazioni riguardo a questo provvedimento.
Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222 | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it
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