Divieto esportazione beni di lusso in Russia

Forniti dalla Commissione europea chiarimenti in merito alla definizione di “articolo” e alla determinazione del valore limite di 300 euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che i servizi della Commissione hanno chiarito come debba applicarsi il divieto di esportazione, diretta o indiretta, dei beni di lusso elencati nell’Allegato XVIII del Reg. (UE) n. 833/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 428/2022.

I chiarimenti riguardano due aspetti: come valutare il valore di 300 euro e cosa si intende per “articolo”.

Con riferimento alla determinazione del valore di 300 euro, viene specificato che tale valore si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione (dato 99 06000 000 o 8/6 o casella 46 del DAU), da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie (trasporto e assicurazione) sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato membro di esportazione.

Con riferimento invece alla definizione di “articolo”, secondo la Commissione tale espressione è da intendersi come “unità supplementare”, talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale in aggiunta al peso netto e lordo (dati 1802 000 000 o 6/2 o casella 41 del DAU). In particolare, l’unità supplementare indica la quantità dell’articolo, espressa nell’unità prevista e pubblicata nella banca dati TARIC.

Qualora l’unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare la soglia consentita occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU (elemento dati 18 06 004 000 o 6/10 o casella 31 del DAU), laddove per colli si intende il numero degli articoli o dei pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l’imballaggio. A titolo esemplificativo, per articolo si intende il normale imballaggio per la vendita al dettaglio. Esempio: un cartone da 6 bottiglie di vino se vendute insieme oppure una bottiglia di vino se destinata ad essere venduta separatamente.

L’Agenzia delle Dogane richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che ai sensi dell’art. 15 del CDU, il dichiarante è responsabile delle informazioni fornite all’Autorità doganale che può richiedere ulteriori informazioni al fine di verificare se l’esportazione è ammessa entro i limiti consentiti.

I chiarimenti forniti dalla Commissione sono consultabili al seguente link

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en

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