Estensione della ZES unica a Marche e Umbria

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che estende a Marche e Umbria il perimetro della ZES unica

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria”, che estende a tali regioni il perimetro della ZES unica.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, fin da subito, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall’autorizzazione unica, accedendo allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

Gli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2025, nei limiti previsti dall’art. 3 della legge n. 171 del 2025, potranno inoltre beneficiare del credito d’imposta.

In relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la Comunicazione integrativa.

Con un provvedimento del 19 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, per consentire la presentazione anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria.

La scadenza d’invio della comunicazione è prevista per il 2 dicembre 2025.

Nel modello vengono richiesti gli estremi dei seguenti documenti:

  • fatture elettroniche relative agli investimenti agevolabili
  • certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti da cui risultano l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa

 

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dell’agevolazione.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

 

Comuni Provincia di Ancona

Sono ammissibili solo i territori di Castelbellino; Cerreto d’Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra San Quirico; Staffolo.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Possono accedere solo gli investimenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

  • creazione di un nuovo stabilimento
  • ampliamento di quanto esistente
  • diversificazione della produzione per includere prodotti mai realizzati prima
  • trasformazione radicale del processo produttivo.

 

Non sono ammesse le mere sostituzioni di macchinari.

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025:

relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, indipendentemente dal regime contabile adottato, si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, ai sensi del quale:

a)  le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b)  le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;».

Non è necessario che i beni oggetto dell’investimenti siano completamente pagati entro il 15.11.2025. Il costo di beni acquistati dopo il 15.11.2025 non sarà considerato ai fini del credito d’imposta. Alla stessa maniera, eventuali ordini effettuati o acconti versati entro il 15.11.2025 non saranno rilevanti se l’investimento non è finalizzato entro tale data.

Si ricorda che non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER PROGETTI D’INVESTIMENTO

  • Piccole imprese 35%
  • Medie imprese 25%
  • Grandi Imprese 15% (solo nel caso in cui l’investimento sia destinato ad avviare una nuova attività economica – nuovo codice Ateco)

 

Per il 2025 sono stati stanziati 110 milioni di euro destinati alle Zone Logistiche Semplificate(ZLS).

È previsto il riparto proporzionale, quindi la percentuale di agevolazione potrebbe essere ridotta proporzionalmente in base alle richieste pervenute rispetto alla dotazione disponibile.

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta è cumulabile con:

  • aiuti de-minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
  • il credito d’imposta beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0

Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218 | mobile  3315758931 | f.angeletti@confindustria.an.it

ULTIME NEWS

Cercatori di storie

Condividere le best practices con la community dei soci Oggi più che mai COMUNICARE è diventato essenziale, ma spesso sottovalutiamo il potere della comunicazione e crediamo che sia sufficiente FARE.

Leggi Tutto »