La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) all’art. 1 comma 392 ha prorogato fino al 31.12.2023 le misure agevolative previste dalla legge di bilancio 2022 in materia di rilascio di garanzie su finanziamenti da parte del fondo di garanzia delle PMI
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria prevista dalla Legge di Bilancio 2022, per il rilascio di garanzie su finanziamenti da parte del fondo di garanzie delle PMI.
In particolare la disciplina attualmente prevede:
- importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; con riferimento a tale misura, si rammenta che è sospesa l’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese c.d. “mid-cap” e PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo, in attesa dell’autorizzazione di un nuovo metodo di calcolo dell’aiuto applicabile per le garanzie concesse in favore di tali imprese
- calcolo della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria (il rating attribuito inciderà sull’importo della garanzia rilasciata);
- ammissibilità alla garanzia delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
- percentuali massime di garanzia pari:
- A. all’80% in favore di start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto;
- B. all’80% per le operazioni finanziarie a fronte di investimento;
- C. all’80% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione;
- D. al 60% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione.
La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre prorogato il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina disciplinato dall’articolo 1, comma 55-bis della Legge di Bilancio 2022, che prevede:
- l’innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti;
- gratuità dell’intervento del Fondo, nei confronti delle imprese che realizzano gli interventi di efficientamento del punto precedente e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01 (i settori e sottosettori sono riportati in allegato alla presente notizia);
- le garanzie sono concesse nel limite della Sezione 2.2. del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (di seguito “Temporary Crisis Framework” o “TCF”), pertanto devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
- le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche. Non devono inoltre essere sottoposte alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito guerra in Ucraina e non devono essere possedute o controllate da soggetti oggetto delle medesime sanzioni;
- le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti:
– durata massima di 8 anni e
– un importo non superiore alternativamente:
• al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi;
• al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione;
• al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi, qualora il soggetto abbia registrato uno o più delle seguenti condizioni: interruzioni nelle catene di approvvigionamento o forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati, forte calo di fatturato, pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, aumento dei costi per la sicurezza informatica.
In allegato alla presente notizia si riportano i settori o sottosettori che possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia delle PMI in modo gratuito.
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