La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. “Legge di Bilancio 2024”), all’art. 1, commi 259-271, interviene in modo significativo sulle garanzie concesse da SACE sui finanziamenti alle imprese.
La Legge prevede che SACE possa concedere, fino al 31 dicembre 2029, garanzie a condizioni di mercato a copertura di finanziamenti a grandi imprese nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
In particolare, tali garanzie di SACE:
- possono essere rilasciate in favore di BEI, CDP, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
- possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle grandi imprese con sede legale in Italia e alle grandi imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Sono escluse dalla garanzia le imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
- possono essere rilasciate anche in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;
- sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura pari al 70%, o pari al 60%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, o pari al 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato.
Riguardo al prezzo della garanzia, la Legge stabilisce che sia SACE a determinare i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti.
Al superamento di determinate soglie di importo garantito in quota capitale (600 milioni di euro o più del 25% del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato o, in ogni caso, qualora l’importo ecceda 1 miliardo di euro) è necessaria l’autorizzazione del MEF.
Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, saranno stabiliti dalla stessa SACE.
Va sottolineato che si tratta di un intervento dedicato alle grandi imprese e appunto a condizioni di mercato e che l’intervento agevolato della garanzia Supportitalia, che copriva anche le PMI, non è stato ulteriormente prorogato, vista la scadenza del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Maggiori dettagli sono contenuti nell’Allegato IV alla Legge (in allegato), in particolare in merito a: criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia, operatività della garanzia dello Stato; remunerazione della garanzia e commissioni spettanti a SACE; gestione della garanzia, indennizzi e recuperi
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