INPS: richieste di integrazione salariale per temperature elevate

Indicazioni

INPS, con ilĀ messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, riassume le indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale per ā€œeventi meteoā€, con particolare riferimento alle temperature elevate durante l’attivitĆ  lavorativa e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.

In caso di sospensione o riduzione dell’attivitĆ  lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale ā€œeventi meteoā€ ĆØ invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. ā€œpercepitaā€, che ĆØ più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umiditĆ  che concorre significativamente a determinare una temperatura ā€œpercepitaā€ superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umiditĆ , atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umiditĆ ), ĆØ possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilitĆ  della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalitĆ  con le quali la stessa viene svolta.

Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura ā€œpercepitaā€ rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.Ā Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attivitĆ  sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attivitĆ  svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi ā€œde quoā€, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorchƩ le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Il trattamento di integrazione salariale ĆØ riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attivitĆ  in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purchĆ© le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, ĆØ possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

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