Iran: nuove misure restrittive da parte dell’Unione europea

Colpiti beni e tecnologie che possono contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio

Con il Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023, pubblicato in G.U. dell’Unione europea L 186 del 25 luglio 2023, sono state istituite, a decorrere dal 26 luglio 2023, alcune misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Più nello specifico, l’art. 2.1 del sopracitato regolamento stabilisce il divieto di esportazione (nonché di vendita, fornitura e trasferimento), diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, dei beni e delle tecnologie di cui all’Allegato II che, anche se non originari dell’Unione, possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV).

È altresì vietato il transito attraverso il territorio dell’Iran di tali beni e tecnologie a duplice uso, esportati dall’Unione. 

L’Allegato II contiene prodotti, identificati attraverso il loro codice NC, rientranti nelle seguenti 4 categorie:

  1. veicoli aerei senza equipaggio (diversi da quelli per il trasporto di passeggeri);
  2. prodotti per la propulsione e la navigazione (motori, sistemi di navigazione, radar, ecc.); 
  3. componenti e dispositivi elettronici (sensori termici, apparecchi per la ripresa notturna, ecc.);
  4. altri prodotti

 

In deroga a quanto previsto, il divieto non si applica nei seguenti casi:

  1. all’esecuzione, fino al 27 ottobre 2023, di contratti conclusi prima del 26 luglio 2023 o di contratti necessari per l’esecuzione di tali contratti;
  2. in presenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità nazionali, se l’esportazione di tali prodotti (nonché la vendita, la fornitura, il trasferimento di tali prodotti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria) è necessaria per: a) usi medici o farmaceutici; b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati ad un uso finale militare e a utenti finali militari.

 

L’art. 3 del regolamento, invece, dispone il congelamento dei beni e il divieto di messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di fondi e risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, elencati nell’Allegato III (al momento vuoto), e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati ugualmente nell’Allegato III. 

L’intervento in oggetto si inserisce nel quadro delle misure restrittive europee già adottate nei confronti dell’Iran con il Regolamento (UE) 2012/267 del Consiglio del 23 marzo 2012, più volte modificato nel corso degli anni, da ultimo con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/853 del Consiglio del 24 aprile 2023.

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