Obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali: novità e dettagli

Con la Legge di Bilancio 2023, è stato previsto l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali entro la fine del 2024. Tuttavia, il Decreto Attuativo, che dovrebbe fornire indicazioni operative dettagliate, non è ancora stato emanato.

STATO ATTUALE

Con la Legge di Bilancio 2023, è stato previsto l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali entro la fine del 2024. Tuttavia, il Decreto Attuativo, che dovrebbe fornire indicazioni operative dettagliate, non è ancora stato emanato.

Resta incerto se l’entrata in vigore dell’obbligo sarà posticipata, decisione che, se presa, verrà inclusa nella prossima Legge di Bilancio. Nel frattempo, le compagnie assicurative dispongono già di soluzioni pronte, consentendo alle imprese di sottoscrivere fin da ora polizze per questa tipologia di rischi.”

RAGIONI DELL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO

L’obbligo nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle imprese italiane di affrontare eventi naturali estremi, promuovendo una gestione preventiva del rischio.

L’intento è spostare il focus dalla riparazione dei danni a un approccio orientato alla prevenzione, incentivando investimenti in misure di protezione e continuità operativa.

Questo strumento è particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono di coperture assicurative sufficienti. Inoltre, il Governo punta a diffondere una maggiore responsabilità finanziaria tra le aziende, stimolandole a proteggere i propri asset attraverso polizze adeguate.

Un sistema assicurativo obbligatorio contribuisce a rendere il tessuto produttivo più resiliente, supportando le imprese nell’adozione di interventi strutturali e nella preparazione ai rischi sempre più frequenti causati dai cambiamenti climatici.

DETTAGLI DELLA COPERTURA

Di seguito gli elementi essenziali che definiscono la copertura assicurativa:

Soggetti assicurati

L’obbligo riguarda:

  • Imprese con sede legale in Italia;
  • Imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia.

 

Beni assicurati

La copertura riguarda le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui:

  • Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
  • Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;
  • Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
  • Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.

 

Eventi coperti

Devono essere coperti i seguenti eventi naturali:

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • Terremoti e frane.

I fenomeni correlati verificatisi entro 72 ore dal primo evento sono considerati un unico sinistro.

Premio assicurativo

Il premio è calcolato in base a:

  • Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
  • Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
  • Misure preventive adottate dall’impresa.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

Scoperto a carico dell’assicurato

Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.

Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

Massimali di indennizzo

Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.

Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.

Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente.

Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”, con massimali proporzionati alla superficie.

La copertura assicurativa “a primo rischio assoluto” prevede che, in caso di sinistro, l’assicuratore indennizzi l’assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l’assicurazione coprirà i danni fino all’importo massimo stabilito, evitando l’applicazione della regola proporzionale.

Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.

Accesso a contributi pubblici

Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali.

Disposizioni transitorie

Le polizze esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Eventuali revisioni delle tariffe assicurative, causate da un evento catastrofale prima della scadenza, dovranno essere effettuate entro 30 giorni.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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