Obbligo polizza eventi catastrofali

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 all’art. 1, commi 101-111, ha introdotto l’obbligo, per le aziende tenute all’iscrizione al registro delle imprese, di assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali; direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura anche in coassicurazione e in forma consortile mediante una pluralità di imprese.
Il contratto di assicurazione può prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS.
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La norma non si applica all’imprenditore agricolo di cui di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS