Omesso o ritardato versamento dei contributi

INPS: variazione dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi. Decorrenza dal 22 marzo 2023

L’INPS, con circolare n. 31 del 20 marzo 2023, comunica che la Banca centrale europea, con decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023, ha fissato al 3,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 22 marzo 2023. Si tratta di un incremento di 0,50% rispetto al tasso di interesse già fissato a 3,00% a decorrere dall’8 febbraio 2023.

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 22 marzo 2023, le misure dell’interesse di dilazione e differimento e delle sanzioni civili sono le seguenti:

  • 9,50% interesse di dilazione e differimento;
  • 9,00% sanzioni civili.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989), è pari al tasso del 9,50% annuo (tasso del 3,50% maggiorato di 6 punti) e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,50% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi (omissione contributiva) la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 9,00% (3,50% maggiorato di 5,5 punti), fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lett. a, legge n. 388/2000).
La misura del 9,00% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000).
In caso di evasione (connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero) resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, legge n. 388/2000).
La sanzione civile sarà dovuta nella misura del 9,00% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’enti impositore, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 10, legge n. 388/2000).

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, l’INPS applica sanzioni civili in misura ridotta. In particolare, poiché il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (3,50%) è inferiore all’interesse legale (fissato al 5,00% a decorrere dal 1° gennaio 2023), a decorrere dal 22 marzo 2023:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva), la sanzione civile ridotta è pari al 5,00% (tasso legale);
  • in caso di evasione la sanzione ridotta è pari a 7,0% (tasso legale maggiorato di 2 punti).

Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS