Ottavo pacchetto sanzionatorio adottato dal Consiglio UE

Il Reg. (UE) 1904/2022 estende la portata dei precedenti pacchetti sanzionatori prevedendo nuove restrizioni all’esportazione e all’importazione di determinate categorie di prodotti

In data 6 ottobre 2022 è stato pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) n. 1904/2022 che modifica il quadro sanzionatorio applicato dall’UE nei confronti della Russia (Reg. UE n. 833/2014).

Le nuove misure, in vigore dal 7 ottobre 2022, sono state adottate a seguito dell’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson. Annessione dichiarata illegittima e non riconosciuta dalla comunità internazionale.

Numerose integrazioni e modifiche al Reg. (UE) n. 833/2014 riguardano la fornitura di beni e la prestazione di servizi a soggetti in Russia o per un uso in Russia.

Segnaliamo di seguito le principali novità.

Per quanto riguarda le restrizioni di carattere oggettivo:

  • è stato introdotto il divieto di esportare armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012;
  • è stato aggiornato e ampliato l’elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’allegato VII la cui esportazione in Russia è vietata in ragione del fatto che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza. In particolare, sono state aggiunte alcune categorie di armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, numerose sostanze chimiche, dispositivi a semiconduttore (es: diodi, transistor, trasduttori, ecc.), circuiti integrati elettronici e apparecchi fotografici identificati attraverso il loro codice NC;
  • sono stati modificati gli allegati XI (beni adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale) e XXIII (beni atti al rafforzamento delle capacità industriali russe), con l’effetto che numerosi prodotti prima esportabili sono ora soggetti a divieto;
  • aumentano le tipologie di beni soggetti a divieto di importazione elencati nell’allegato XVII. In particolare, viene introdotto il divieto di importare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nello stesso allegato;
  • viene inoltre aggiornato e ampliato l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia) la cui importazione nella UE è vietata.

 

Relativamente alle prestazioni di servizi:

  • è stato aggiunto il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Tale divieto si aggiunge al divieto, già in essere, di prestare servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di consulenza in materia fiscale e amministrativo/gestionale e di pubbliche relazioni (art. 5 quindecies, par. 1);
  • è stato introdotto il divieto, a decorrere dal 22 ottobre 2022, di ricoprire cariche negli organi direttivi delle persone giuridiche, entità o organismi di cui al paragrafo 1 dell’art. 5 bis bis (il riferimento è ai seguenti soggetti: a) persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50% o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un’entità elencata nell’allegato XIX oppure c) persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alle precedenti lettere a) o b));
  • viene introdotto un divieto totale di prestare servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

 

Relativamente alle restrizioni di carattere soggettivo, i Regolamenti (UE) n. 1905/2022 e 1906/2022 hanno modificato l’elenco dei soggetti “listati” di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014 mediante l’inserimento di 30 nuovi individui e 7 nuove entità.

Di grande importanza la modifica apportata all’art. 3 del Reg. (UE) n. 269/2014 che prevede una nuova categoria di soggetti sanzionabili, ovvero le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano l’elusione delle disposizioni contenute nei regolamenti che impongono misure restrittive nei confronti della Russia, tra i quali lo stesso Reg. (UE) n. 269/2014 e il Reg. (UE) n. 833/2014.

Infine, segnaliamo l’introduzione di un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare in virtù del quale, in deroga al divieto generale di trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o di prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, il trasporto di detti prodotti sarà consentito qualora essi siano acquistati ad un prezzo uguale o inferiore al price cap che dovrà essere stabilito dal Consiglio UE.

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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