Patente a crediti: Aggiornamenti

Alcune indicazioni e precisazioni in riferimento a quanto pubblicato recentemente.

Generalità importanti

Invitiamo le aziende che hanno spedito la PEC a conservarne prova, in modo da testimoniare la non imputabilità all’impresa del ritardo nell’accoglimento da parte dell’INL.

Tenuto conto che lo stesso INL precisa che non si terrà conto del ritardo, deve ritenersi che, comunque, le imprese che stanno svolgendo lavori che comportano un accesso fisico in cantiere (come chiarito dalla circolare n. 4/2024 dell’INL) siano chiamate a formulare la domanda nel sito dell’INL entro il 31 ottobre 2024.

Si precisa che, nonostante sia ormai attiva la procedura informatica ordinaria per la domanda, è ancora possibile effettuare la domanda via PEC fino al 31ottobre, che andrà comunque integrata con la domanda nel sito entro il 31 ottobre 2024.

Istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti nel sito dell’INL

 

L’INL rende disponibili nel proprio sito internet le istruzioni tecniche per l’inserimento della domanda di patente a crediti, operativa dal primo ottobre 2024.

Le istruzioni tecniche e i due video presenti nella sezione del sito internet riportano le  indicazioni per svolgere questo tipo di attività e formulano alcune indicazioni con riferimento ad “eventuali” ritardi nella spedizione della PEC.

  • Il sito al quale accedere è https://servizi.ispettorato.gov.it
  • L’accesso avviene attraverso la procedura di identificazione SPID personale o CIE
  • Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nei Servizi disponibili ed avviare la procedura per l’Istanza patente a crediti (qui si precisa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, i soli requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (i soli requisiti per il rilascio della patente). A partire dal 1 gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all’art. 5 del Decreto sopra indicato (che incidono sul punteggio aggiuntivo).
  • Al completamento della procedura guidata per le varie dichiarazioni, l’applicativo consente di salvare una bozza di domanda, modificabile in successivi accessi prima dell’invio.
  • L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche. L’utente viene avvisato da una finestra di dialogo di conferma di invio.
  • L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata (SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI FARLO IMMEDIATAMENTE PER NON DOVER ACCEDERE NUOVAMENTE AL SITO, SOVRACCARICANDO LE PROCEDURE) e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.

FAQ

L’INL ha pubblicato, nel proprio sito Internet, alcune FAQ, allegate.

Mentre la seconda (irrilevanza della categoria della SOA, già chiarito con la circolare n. 4/2024) e la terza (relativa al fatto che, in caso di presenza di più datori di Iavoro e di più unità produttive, il possesso dei requisiti – DVR e nomina del RSPP- si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di Iavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR), la prima e la quarta rivestono una qualche rilevanza.

Con la prima si chiarisce ulteriormente chi deve fare l’autocertificazione e fino a quando.

L’autocertificazione con la PEC deve essere fatta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1º ottobre 2024 stanno già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1º ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. Dal 1° ottobre è possibile fare la domanda attraverso il sito, quindi è possibile, anche per chi sta lavorando, fare immediatamente la domanda in via informatica.

L’autocertificazione è possibile fino al 31 ottobre e dal 1° novembre non sarà più possibile operare senza previamente aver fatto domanda

Con la quarta si chiarisce il contenuto della dichiarazione in merito alla formazione dei datori di lavoro:  posto che tale formazione diviene obbligatoria solamente per effetto dell’accordo Stato Regioni, fino alla adozione di quel provvedimento, la dichiarazione che comprenda anche l’aver fatto la formazione ai datori di Iavoro (inserita nell’oggetto dell’autocertificazione e della domanda), non può costituire motivo di non veridicità, posto che né l’autocertificazione né la domanda attraverso il portale “potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”

 

Andamento delle domande e necessità di ulteriori interpretazioni

II Ministero del lavoro ha evidenziato che, al 9 ottobre, attraverso ii portale dei servizi dell’lspettorato nazionale del Lavoro, erano state emesse 45.878 patenti a crediti per imprese e lavoratori operanti nei cantieri temporanei o mobili (attraverso la domanda per il tramite del portale), altre 6686      risultavano     salvate in bozza oltre a essere arrivate 286.071 autocertificazioni (tramite PEC)   

Numeri che l’INL giudica troppo lontani rispetto dalla quantità di soggetti che, anche attraverso la sola verifica alla CCIAA, sarebbero obbligati a chiedere la patente a crediti.

In proposito, si rammenta che la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario formalizzare l’istanza tramite il Servizio online.

 

Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

L’INL sollecita, quindi, a presentare la domanda attraverso il portale sia da parte di chi ha fatto l’autocertificazione inviata via PEC sia da parte di chi intende direttamente fare la domanda attraverso il Portale internet anche per evitare una eccessiva concentrazione di accessi  negli ultimi giorni del mese di ottobre.

Una tale eventualità, infatti potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore.

Confindustria nazionale, al fine di agevolare il percorso di adeguamento al nuovo obbligo, ha da tempo formulato quesiti per precisare, innanzitutto, l’ambito di applicazione ritenendo che le generiche dizioni della norma (es., mera fornitura, attività intellettuali, aziende esecutrici, ecc.) possano giustificare incertezze nella formulazione della domanda.

E’ il caso, ad esempio, della sussistenza o meno dell’obbligo per le attività in studi cinematografici (art.88, commi 2, lett. g) e 2 bis) (dove l’installazione delle strutture non dovrebbe corrispondere ad un cantiere) e nel caso allestimento di stand nelle fiere (dove, analogamente, il montaggio e smontaggio in un’area dove non è presente alcuna attività di cantiere non dovrebbe costituire presupposto per la sussistenza dell’obbligo)

Il chiarimento relativo all’accesso fisico nei cantieri, contenuto nella circolare dell’INL n.4/2024, è sicuramente utile, ma ne occorrono molti altri, nell’immediato (almeno sotto il profilo dell’ambito applicativo), per supportare il sistema delle imprese nel percorso di adesione all’obbligo di legge

Questo anche per comprendere, ad esempio, cosa accade se una azienda fa la domanda ma – per l’attività che svolge – si evidenzia in seguito (anche per effetto dei chiarimenti auspicati) che non è tenuta all’obbligo di legge (ad es., opera in cantiere ma svolge una attività esclusa dall’obbligo). Il dubbio riguarda, in particolare, la rilevanza o meno di eventuali errori nella domanda, l’incidenza della commissione di eventuali violazioni rilevanti ai fini della decurtazione del punteggio, l’incidenza di azioni di prevenzione meritevoli di incremento, l’applicazione della sospensione. A parere di Confindustria l’impresa – in assenza di un procedimento di revoca o cancellazione per insussistenza dell’obbligo – potrebbe conservare la patente ed ottenere sia l’automatico punteggio iniziale sia gli incrementi, ma non potrebbe subire gli effetti negativi previsti dalla norma esclusivamente per i soggetti obbligati (revoca, sospensione, decurtazione)

Si ritiene che l’afflusso delle domande possa essere difficoltoso anche dalla complessità delle verifiche in ordine alla dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo formativo in campo a tutti i soggetti interessati, soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni.

Il chiarimento presente nelle FAQ del 4 ottobre scorso appare importante, in quanto afferma l’irrilevanza della dichiarazione inerente alla formazione del datore di lavoro, ma resta ancora irrisolta (nonostante i chiarimenti presenti nella circolare n. 4/2024) la questione di portata generale, ossia se l’adempimento dell’obbligo formativo comporti la positiva conclusione di tutti corsi per tutti i lavoratori (il che renderebbe praticamente impossibile la formulazione della domanda) ovvero quale sia la diversa condizione che legittima la formulazione di una domanda veritiera (ad es., la programmazione del corso).

Per maggiori informazioni contattare Luca Lanari
Tel. 071 29048258 |  email l.lanari@confindustria.an.it

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