Norme in materia di permessi elettorali dei lavoratori dipendenti

Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Riepilogo delle norme in materia di permessi elettorali dei lavoratori dipendenti

Nella giornata di domenica 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si riepilogano le disposizioni normative in materia di permessi elettorali.

I seggi verranno costituiti per le operazioni preliminari nel pomeriggio (ore 16) di sabato 24 settembre 2022.

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 settembre 2022.

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 25 settembre 2022, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l’accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.

Le operazioni di scrutinio devono concludersi entro le ore 14 di lunedì 26 settembre 2022.

Permessi e trattamenti economici normativi per lo svolgimento di funzioni elettorali

Il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall’articolo 119 del DPR 361/1957, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell’articolo unico della Legge n. 69/1992. Tale ultima disposizione prevede che i predetti lavoratori hanno diritto al “pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

In sintesi, la disciplina in materia è la seguente.

Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali (presidente, vicepresidente, segretario di seggio, scrutatore, rappresentante dei candidati, di lista o di gruppo di candidati presso seggi elettorali, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum) compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative.

Per le giornate lavorative (ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l’azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione.

Per quanto riguarda le giornate festive (come la domenica) o non lavorative (come il sabato, nell’eventualità che l’azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale (pari cioè ad una giornata di retribuzione), ovvero, stante l’equivalenza prevista dal legislatore, con l’alternativa di un riposo compensativo. Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera.

Adempimenti dei lavoratori

I lavoratori interessati sono tenuti a preavvertire il datore di lavoro circa i giorni di impegno elettorale.

Quale documentazione giustificativa, i lavoratori devono produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche un attestato, firmato dal presidente, indicante le giornate di presenza al seggio e l’orario di chiusura. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, l’attestato potrà essere vistato dal vicepresidente.

Cassa integrazione e “permessi” elettorali

Le su citate previsioni relative ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, così come lo stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese. Queste condizioni, invece, non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa integrazione guadagni.

Si ritiene pertanto che, qualora la sospensione sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non debba corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.

Infine, si ricorda che, per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall’INPS equiparata al lavoro.

Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it

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