Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto contenente il nuovo Piano Transizione 5.0
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’articolo 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Il Decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Nel processo di conversione potranno esserci alcune correzioni.
Per la sua applicazione occorrerà attendere un importante decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni, cioè entro l’1 aprile.
Per tale ragione si rimanda l’analisi completa della disciplina successivamente alla pubblicazione del Decreto.
Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Tale piano prevede l’introduzione di tre nuovi crediti di imposta per una capienza di 6,3 miliardi di euro nel biennio 2024-25, che si sommano al piano transizione 4.0. Mentre quest’ultimo continuerà a incentivare l’acquisto di beni e software 4.0; il 5.0 invece introdurrà nuove misure per tutti gli investimenti in beni e attività che genereranno risparmi energetici o apporteranno efficienza energetica.
Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Nel caso si effettui l’investimento in beni strumentali è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”. Sono inclusi anche gli impianti fotovoltaici, ma limitatamente ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
Saranno agevolate anche le spese per la formazione del personale, se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Le aliquote del credito d’imposta sono schematizzate nella seguente tabella.
| Riduzione consumi energetici | ||
Quota di investimento | Unità produttiva: dal 3 al 6% | Unità produttiva: dal 6 al 10% | Unità produttiva: almeno 10% |
Fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
La procedura per ottenere il credito d’imposta sarà più complessa rispetto al piano industria 4.0 ed anche gli oneri documentali saranno numerosi:
- una certificazione ex ante
- una comunicazione ex ante al GSE
- comunicazioni di aggiornamento
- sull’avanzamento degli investimenti
- una certificazione ex post
- una comunicazione ex post al GSE
- un’attestazione dell’avvenuta interconnessione
- documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute
- certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza.
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