L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato un’apposita circolare per chiarire gli aspetti procedurali
Con la Circolare n. 23/2024 del 30 ottobre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito all’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato.
Prevista dall’art. 179 del Codice Doganale dell’Unione, tale procedura consente di presentare la dichiarazione doganale all’ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (c.d. ufficio doganale di controllo) e, al contempo, di presentare fisicamente le merci ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso (c.d. ufficio doganale di presentazione).
Lo Stato membro in cui è posto l’ufficio di controllo svolge il ruolo principale nella gestione della procedura perché è quello che gestisce il processo autorizzatorio e il suo successivo monitoraggio. Gli Stati membri interessati come uffici di presentazione, invece, sono coinvolti in fase di autorizzazione e di consultazione e nella successiva gestione delle operazioni, svolgendo, oltre ai controlli fisici richiesti, anche eventuali interventi di verifica o audit richiesti dall’ufficio di controllo.
La centralizzazione consente all’operatore economico di:
- avere come interlocutore un solo ufficio doganale;
- far arrivare le merci in prossimità del luogo cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico.
La prima fase di applicazione della procedura ha avuto inizio lo scorso 1° luglio 2024 ed è relativa ai soli regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con l’utilizzo della sola dichiarazione standard.
In questa prima fase sono escluse dalla procedura di sdoganamento centralizzato:
- le merci sottoposte ad accisa;
- le merci unionali movimentate nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
- le merci sottoposte a misure di politica agricola comune.
Per poter godere di questa semplificazione, l’operatore deve:
- avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC);
- essere espressamente autorizzato dall’Ufficio doganale dello Stato membro dove è stabilito.
L’autorizzazione produrrà effetti sia nello Stato membro che l’ha rilasciata sia in tutti gli altri Stati membri nei quali la merce verrà fisicamente presentata all’arrivo nel territorio dell’Unione o alla sua partenza dallo stesso.
Spetta all’Ufficio doganale di controllo verificare che vi siano gli elementi necessari per vincolare le merci al regime doganale dichiarato e, una vota accettata la dichiarazione, procedere, sulla base della propria analisi dei rischi, ad effettuare gli eventuali controlli documentali.
L’Ufficio doganale di controllo può effettuare solo controlli documentali ed eventualmente richiedere documentazione aggiuntiva.
L’esito di detti controlli verrà comunicato all’ufficio doganale di presentazione, specificando se le merci:
- possono essere vincolare al regime doganale interessato;
- devono essere sottoposte a verifica fisica e all’eventuale campionamento per le analisi di laboratori.
Lo sdoganamento centralizzato all’esportazione sarà invece applicabile da dicembre 2024.
Per eventuali chiarimenti si rinvia alla lettura della Circolare ADM 23/2024.
Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222 | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it
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