Proroga al 31 dicembre 2025 delle garanzie del Fondo di garanzia delle PMI

Con la pubblicazione, in G.U. (Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43) della legge di bilancio per il 2025 sono state prorogate con diverse modifiche, al 31.12.2025, le garanzie rilasciate sui finanziamenti dal Fondo di Garanzia delle PMI.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI GARANZIA DELLE PMI

L’articolo 1, commi da 450-454, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), ha prorogato, fino al 31 dicembre 2025, le garanzie rilasciate sui finanziamenti dal Fondo di garanzia delle PMI, apportando le seguenti modifiche:

  • riduzione della percentuale massima di copertura: la copertura massima è fissata al 50% per le operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento delle esigenze di liquidità (fino al 31.12.2024 era pari al 55% per le fasce 1 e 2 e al 60% per le fasce 3 e 4). La garanzia rimane invariata all’80% per i finanziamenti finalizzati agli investimenti e per i finanziamenti a favore delle start up;
  • incremento dell’importo massimo per operazioni di importo ridotto: l’importo massimo per operazioni ridotte è elevato a 100 mila euro, per richieste provenienti da soggetti garanti autorizzati;
  • estensione della garanzia del Fondo alle imprese mid-cap: è ammessa la garanzia del Fondo per imprese con un numero di dipendenti fino a 499, considerando le relazioni di associazione o collegamento con altre imprese. Tale misura è subordinata all’autorizzazione preventiva della Commissione europea;
  • i soggetti finanziatori saranno tenuti a versare al Fondo di Garanzia, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di rilascio delle garanzie, un premio aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la singola operazione. I criteri e le modalità di attuazione del premio saranno definiti da un successivo decreto del MIMIT e del MEF.

Tali modifiche si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia deliberate a partire dal 1° gennaio 2025.

Le stesse percentuali si applicano anche alle richieste presentate prima di tale data, purché non ancora deliberate.

La definizione di mid-cap sarà valida sia per le garanzie su singole operazioni finanziarie sia per quelle relative a portafogli di finanziamenti, minibond e obbligazioni.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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