Regolamento Deforestazione (EUDR): proposta di semplificazioni

La Commissione Europea ha pubblicato una proposta per introdurre semplificazioni mirate per la filiera a valle.

Il 21 ottobre u.s. la Commissione europea ha pubblicato la proposta relativa al Regolamento sulla Deforestazione (EUDR) volta a introdurre semplificazioni mirate per la filiera a valle, ovvero per operatori e commercianti che commercializzano prodotti soggetti al regolamento EUDR dopo la loro immissione sul mercato dell’Unione europea.

La proposta della Commissione è consultabile al seguente link.

In particolare, con questa revisione:

  • Gli operatori e i commercianti a valle non dovranno più presentare dichiarazioni di dovuta diligenza (due diligence statements).
  • Sarà sufficiente una sola dichiarazione di dovuta diligenza, caricata nel sistema informatico EUDR al punto di ingresso sul mercato UE, valida per l’intera catena di approvvigionamento.

A titolo esemplificativo, per le fave di cacao, sarà necessario un solo atto di dovuta diligenza, presentato dall’importatore che immette il prodotto sul mercato europeo. I produttori di cioccolato o altri trasformatori a valle non dovranno presentare una nuova dichiarazione.

La proposta introduce inoltre agevolazioni per micro e piccole imprese dei Paesi a basso rischio che vendono direttamente sul mercato europeo.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche proposte.

Entrata in vigore:

L’entrata in vigore per le grandi imprese resta il 30 dicembre 2025. Tuttavia, per consentire un’implementazione graduale, è previsto un periodo transitorio di sei mesi per i controlli e le attività di enforcement.

Definizioni aggiornate:

  • Operatore a valle: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immetta sul mercato o esporti prodotti derivati da materie prime rilevanti, già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.
  • Commerciante (trader): qualsiasi soggetto della catena di approvvigionamento, diverso dall’operatore o dall’operatore a valle, che renda disponibili prodotti rilevanti sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale.
  • Attività commerciale: si intende qualsiasi attività svolta ai fini della trasformazione, distribuzione (a consumatori commerciali o meno) o utilizzo dei prodotti nell’ambito dell’attività stessa dell’operatore, operatore a valle o commerciante.

Obblighi degli operatori (articolo 4):

Si propone la cancellazione dei paragrafi 9 e 10, che riguardavano il riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza già presentate.

Paragrafi eliminati:

  • Paragrafo 9: gli operatori non-PMI potevano fare riferimento a dichiarazioni già depositate, a condizione di verificarne la conformità ai requisiti dell’articolo.
  • Paragrafo 10: tali operatori restavano comunque responsabili della conformità dei prodotti all’articolo 3, anche qualora si basassero su una dichiarazione già esistente.

Obblighi per operatori a valle e commercianti (articolo 5):

Gli operatori a valle e i commercianti potranno mettere sul mercato prodotti rilevanti solo se in possesso delle informazioni richieste.

Dovranno quindi raccogliere e conservare:

  • I dati identificativi dei fornitori (nome, ragione sociale o marchio registrato, indirizzo postale ed e-mail, sito web se disponibile) e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti.
  • I dati dei clienti diretti (operatori a valle o commercianti) a cui hanno fornito i prodotti.

Queste informazioni dovranno essere conservate per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato, o dall’esportazione.

Controlli su operatori a valle e commercianti (articolo 19):

Le autorità competenti dovranno verificare la documentazione e i registri che dimostrano la conformità agli obblighi dell’articolo 5 (paragrafi 1-4).

Se necessario, potranno effettuare verifiche a campione e ispezioni sul campo qualora l’esame documentale sollevi dubbi o irregolarità.

Revisione (articolo 34):

Entro il 30 giugno 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettuerà una revisione generale del regolamento e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entrata in vigore e applicazione (articolo 38):

La data generale di applicazione resta fissata al 30 dicembre 2025.

Tuttavia, gli articoli 16–19, 22 e 24 entreranno in vigore dal 30 giugno 2026, per le disposizioni relative agli operatori, operatori a valle e commercianti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno ora la proposta. La Commissione invita ad adottarla rapidamente entro la fine del 2025, per garantire la preparazione delle imprese e un’attuazione proporzionata ed efficace dell’EUDR.

Per maggiori informazioni contattare
Valentina Giammichele
Tel. 071 29048256 – cell 335 1027976 | email v.giammichele@confindustria.an.it

Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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