Alcuni aggiornamenti in merito ai termini di conservazione dei registri carico e scarico
Vi segnaliamo alcune indicazioni pervenuteci dai nostri ufficio di Roma in merito ai termini di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal sistema RENTRI:
- Articolo 2215-bis del Codice civile
Tale disposizione, relativa alla tenuta digitale dei libri societari e contabili, stabilisce che essi debbano essere marcati temporalmente e firmati digitalmente almeno una volta all’anno: “[…] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”
- Articolo 7, comma 4-ter, del DL 357/1994
La norma dispone che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Ulteriori informazioni sono contenute anche nella FAQ del portale RENTRI sull’immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale, consultabile al seguente link.
La FAQ fornisce, tra le altre cose, tre ipotesi gestionali considerata valide. In particolare:
- Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza).
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, l’unica dichiarazione annuale prevista è il MUD; tuttavia, non è detto che tale scadenza sia direttamente equiparabile a quella delle dichiarazioni contabili dell’impresa.
- Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel decreto 4 Aprile 2023 n. 59).
- Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).
Tutto ciò premesso, per la messa in conservazione dei registri si potrebbe fare riferimento all’annualità, in conformità a quanto disposto dal Codice civile (art. 2215-bis). Pertanto, se un’impresa ha effettuato la prima registrazione il 13 febbraio 2025, la messa in conservazione dei relativi dati andrebbe effettuata entro il 12 febbraio 2026.
In alternativa, è possibile fare riferimento alla modalità operativa 17 del Decreto Direttoriale n. 143/2023, che rimanda all’art. 2215-bis del codice civile per sostenere che la messa in conservazione della documentazione informatica di RENTRI deve avvenire almeno una volta all’anno a decorrere dalla data del primo documento informatico (quindi della prima registrazione del registro digitale di RENTRI).
Per maggiori informazioni contattare Valentina Giammichele
Tel. 071 29048256 – cell 335 1027976 | email v.giammichele@confindustria.an.it