Report di sostenibilità: recepimento Direttiva Comunitaria (CSRD)

Nella Gazzetta Ufficiale del 10.09.2024 è stato pubblicato il D.lgs 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito, nell’ordinamento italiano, la direttiva comunitaria sull’obbligo di rendicontazione societaria della sostenibilità.

Ambito di applicazione

Il Decreto prevede l’estensione dell’obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese che superino due dei tre criteri dimensionali:

  • più di 250 dipendenti;
  • stato patrimoniale > € 25 milioni;
  • ricavi netti > € 50 milioni di euro;

e a tutte le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate; escluse le microimprese quotate).

L’obbligo vige anche per le imprese non europee, che realizzino ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell’UE e con almeno un’impresa “figlia” o una succursale nell’UE. In tal caso, compete all’impresa figlia (che sia di grandi dimensioni o PMI quotata) o alla succursale (che abbia generato ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente) pubblicare e rendere accessibile la relazione di sostenibilità della società madre extra-europea, redatta a livello di gruppo.

La rendicontazione societaria di sostenibilità si articola in due documenti: la rendicontazione individuale e la rendicontazione consolidata, di analogo contenuto ma con diverso perimetro, poiché la seconda riguarda società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Pubblicazione del report all’interno della relazione sulla gestione

Il report deve essere incluso in un’apposita sezione della relazione sulla gestione e redatto in formato elettronico.

Il Decreto stabilisce poi che tale documento e la relativa attestazione di conformità (devono essere depositati in copia nella sede dell’impresa 15 giorni prima dell’assemblea e sul sito internet; in mancanza di un sito, una copia cartacea deve essere resa disponibile per chi ne faccia richiesta (art. 2429 c.c.). Inoltre, devono essere depositati presso il Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2435 c.c.).

Esenzione dagli obblighi di rendicontazione

È prevista la possibilità di esenzione dagli obblighi di rendicontazione per le imprese “figlie” incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità da parte dell’impresa “madre”, sia essa italiana, europea o extra europea (in tale ultimo caso redatta secondo gli standard europei o con modalità equivalenti).

L’esonero è sottoposto al rispetto di talune condizioni. In particolare, la relazione sulla gestione della società esentata deve contenere le seguenti informazioni:

  1. il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni di sostenibilità;
  2. il link al sito web sul quale è resa disponibile la relazione sulla gestione consolidata della società madre;
  3. che la società è esentata ai sensi dell’art. 7 del Decreto.

L’esenzione non si applica alle controllate quotate.

Attestazione sulla conformità della rendicontazione

Le imprese sono tenute a ottenere dal revisore della rendicontazione di sostenibilità una attestazione sulla conformità del proprio report.

Entrata in vigore della disciplina

Il Decreto fissa i tempi di attuazione dei nuovi obblighi, da parte delle imprese, secondo i seguenti tempi:

  • i c.d. enti di interesse pubblico – che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria – applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2024 (primo report nel 2025);
  • le altre grandi imprese a partire dal 2025 (primo report nel 2026);
  • le PMI quotate a partire dal 2026 (primo report 2027, con possibilità di rinvio al 2028);
  • le imprese non europee a partire dal 2028 (primo report nel 2029).

Responsabilità e sanzioni

La responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità alla legge è prevista in capo agli amministratori delle società obbligate; gli stessi sono tenuti ad adempiere ai relativi obblighi secondo criteri di professionalità e diligenza.

Per le società quotate viene poi stabilito che, in caso di inadempimento agli obblighi di reportistica, la CONSOB – competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dal TUF – per i primi due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, debba rispettare alcuni limiti massimi di importo.

Quali informazioni dovranno essere rendicontate

La reportistica sulla sostenibilità dovrà riportare le informazioni in merito alle strategie ed obiettivi ESG (ambiente, sociale, gestione e governo della società).

I temi che dovranno essere affrontati in particolare riguarderanno il modello di business aziendale, la mappatura e il governo dei rischi con particolare riferimento a quelli ambientali, il principio di doppia materialità, la tassonomia green, gli aspetti sociali ed attinenti alla gestione del personale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e la gestione e governance aziendale.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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