Richiesta erogazione buono fiere

Presentazione delle istanze di rimborso a decorrere
dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022
e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022

Con decreto direttoriale Mise del 18/10/2022 sono state definite le modalità di erogazione del buono fiere.

I soggetti assegnatari risultanti nell’allegato 1 del decreto direttoriale 7 ottobre 2022 possono presentare, esclusivamente per via telematica e attraverso la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Mise, istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche indicate nella richiesta del buono.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.
Le istanze presentate oltre il termine del 30 novembre 2022 e quelle presentate incomplete o con modalità difformi da quanto previsto non saranno prese in considerazione, determinando la decadenza dal beneficio.

All’istanza vanno allegati:

  • copia del buono rilasciato dal Mise;
  • copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture;
  • apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese (fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 co. 3 del decreto direttoriale 4 agosto 2022 in base al quale per le fiere in programma nel mese di dicembre 2022 la DSAN deve essere presentata telematicamente entro e non oltre il 31 gennaio 2023, pena la revoca dell’agevolazione);
  • copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare, i cui estremi sono riportati nell’istanza (solo nel caso in cui il titolare effettivo sia diverso dal soggetto firmatario dell’istanza).

L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento dell’adempimento relativo all’imposta di bollo mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede, per eventuali successivi controlli, di apposita marca da bollo di importo pari a euro 16,00.

Il buono viene concesso nei limiti del regolamento de minimis applicabile in relazione al codice ATECO riferito all’attività prevalente esercitata dall’azienda.

Per eventuali chiarimenti https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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