Rimborso delle accise sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto nel secondo trimestre 2026

Presentazione dell’istanza di rimborso dal 1° al 31 luglio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero delle accise del secondo trimestre 2026.

I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dal 1° al 31 luglio 2026.

In via preliminare ricordiamo che allo scopo di ottemperare al riallineamento delle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto all’art. 1, comma 129, lett. a), la variazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante, incrementandola da 632,40 a 672,90 euro per mille litri, con un aumento pari a 4,05 centesimi al litro.

Inoltre, il D. Lgs. n. 43/2025 ha previsto, all’art. 3, comma 4, che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) qualificabili come “ecosostenibili” si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 euro per mille litri (aliquota ordinaria) per un periodo di 5 anni a decorrere dal 15 maggio 2025.

Per essere definito “ecosostenibile” l’HVO deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero essere:

  • conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
  • prodotto a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva.


In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nel corso del secondo trimestre l’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante è stata più volte rideterminata, come di seguito indicato:

  • per il periodo 19 marzo 2026 – 7 aprile 2026 pari a 472,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026 pari a 472,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 2 maggio – 10 maggio 2026 pari a 472,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 11 maggio – 22 maggio 2026 pari a 472,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026 pari a 572,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 7 giugno – 3 luglio 2026 pari a 622,90 euro per mille litri.


Anche l’aliquota d’accisa applicata al gasolio HVO “ecosostenibile” è stata più volte rideterminata nel corso del secondo trimestre come di seguito specificato:

  • per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026 pari a 472,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 2 maggio – 10 maggio 2026 pari a 472,90 euro per mille litri;
  • per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026 pari a 572,90 euro per mille litri.


Per i periodi non indicati nell’elenco precedente
(1° aprile – 7 aprile 2026; 11 maggio – 22 maggio 2026; 7 giugno – 30 giugno 2026) trova applicazione l’aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri.

Il riallineamento e le rideterminazioni temporanee delle aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante non hanno tuttavia avuto effetti, sotto l’aspetto fiscale, sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi nell’art. 24-ter del TUA, permanendo in capo a detti soggetti la specifica aliquota di accisa agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A, pari a 403,22 euro per mille litri.

Con riferimento all’HVO, considerato che non è sempre possibile per l’esercente attività di trasporto merci e persone identificare correttamente la tipologia di HVO per carenze informative nella documentazione rilasciata dai fornitori di questa tipologia di carburante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito, per motivi di tutela fiscale e al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, che in tali circostanze si applichi l’aliquota di accisa minore vigente nel periodo.

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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