Presentazione dell’istanza di rimborso entro il 31 ottobre 2025
Si ricorda che le istanze di rimborso delle accise sul gasolio commerciale e HVO utilizzato nel settore dell’autotrasporto merci, relative ai consumi effettuati nel corso del terzo trimestre 2025, potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2025.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n. 611759 del 26 settembre 2025.
Prima di entrare nel merito dell’illustrazione della nota ADM, si richiama l’attenzione su un’importante precisazione fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento all’HVO (gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento) il cui consumo risulta anch’esso agevolato.
A decorrere dal 15 maggio 2025 l’aliquota d’accisa sul gasolio è stata elevata da 617,40 euro a 632,40 euro per mille litri di prodotto.
Tale incremento non è stato applicato all’HVO cosiddetto “ecosostenibile” che pertanto registra un’accisa pari a 617,40 euro. Per HVO ecosostenibile si intende una particolare tipologia di HVO che rispetta le condizioni previste dall’art. 44, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero essere:
- conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla Direttiva (UE) 2018/2021 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
- prodotto a partire dalle materie prime elencate nell’Allegato IX della citata direttiva.
NOTA BENE
Preso atto dell’impossibilità da parte degli esercenti attività di trasporto merci e persone di poter identificare correttamente la tipologia di HVO per carenza di informazioni nella documentazione in possesso dei fornitori del medesimo carburante, l’ADM ha stabilito, nei casi in cui non sia possibile accertare le caratteristiche del prodotto, al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, che si applichi, anche per motivi di tutela fiscale, un’aliquota di accisa pari a 617,40 euro per mille litri.
Tenuto conto della precisazione sopra riportata, l’ADM ha previsto le seguenti modalità di rimborso in base alla tipologia di carburante utilizzabile:
- 229,18 euro per mille litri di gasolio e/o di biocarburanti (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025. In questo caso andrà compilato il Quadro A-1 della dichiarazione;
- 214,18 euro per mille litri di biocarburanti (HVO) ecosostenibili, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025. In questo andrà compilato il Quadro A-2 della dichiarazione;
- 214,18 euro per mille litri di biocarburanti (HVO) di cui non si hanno informazioni, da parte del fornitore, sul rispetto delle predette condizioni. In questo andrà compilato il Quadro A-3 della dichiarazione.
AVENTI DIRITTO E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL RIMBORSO
Si ricorda che il beneficio spetta per:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 422/1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
- l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
I soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. possono inviare la dichiarazione trimestrale di rimborso tramite PEC, allegando il file in formato “.dic”.
I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero nell’impossibilità di utilizzarla, possono, in via del tutto residuale ed eccezionale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, unitamente ad un supporto informatico contenente la stessa.
Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 gg dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (silenzio-assenso). Il relativo codice tributo è 6740.
Come per il passato, ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti, come previsto nella nota dell’ADM n. 64837/RU del 7 giugno 2018.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà pertanto essere presentata entro il 30 giugno 2027.
FATTISPECIE ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE
Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:
- veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- veicoli di massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1);
- veicoli di categoria M1 in relazione ai soggetti di cui al punto 2).
PRECISAZIONI SULLE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI A-n
E’ utile precisare che:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento delle date “1° luglio” e “30 settembre” dell’anno 2025;
- la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.
– nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburante indicati nello specifico Quadro A-n, riforniti tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025;
– nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.
Si ricorda, infine, che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Di conseguenza, il rimborso verrà riconosciuto solo per i mezzi che hanno registrato un consumo di gasolio pari o inferiore a 1 litro per ogni km percorso nel trimestre di riferimento.
Non saranno accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi.
Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222 | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it
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