Proroga dei termini per il riversamento al 30 luglio 2024
Accogliendo un’istanza di Confindustria, il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Un emendamento al DL Anticipi ha fatto poi slittare al 30 luglio 2024 tale termine.
La scelta è legata all’avvio del meccanismo della certificazione delle attività, che dovrebbe entrare in vigore a inizio 2024 dopo l’emanazione delle linee guida da parte del Mimit e la costituzione dell’Albo dei certificatori.
Tale disciplina consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ricerca e sviluppo.
Le Certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti in R&S potranno essere richieste solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.
L’idea di base è quella di consentire alle aziende, una volta conosciute le regole previste dalle linee guida, di scegliere se certificare le attività effettuate oppure, in caso di non conformità, provvedere al riversamento spontaneo.
La procedura di riversamento spontaneo , senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta R&S indebitamente fruiti è riservata ai contribuenti che abbiano:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
- applicato erroneamente le disposizioni relative ad attività di ricerca commissionate a imprese italiane da soggetti non residenti;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura è preclusa ai contribuenti destinatari di un atto impositivo definitivo alla data del 22 ottobre 202120, nonché in tutti i casi in cui il credito di imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, mancanza di documentazione idonea a provare l’effettivo sostenimento delle spese.
Nel caso in cui, dopo l’adesione, l’Agenzia accerti una o più delle condotte preclusive descritte, il contribuente decade dalla procedura e la stessa non produce effetti.
Diverso il caso in cui il contribuente sia destinatario, alla data del 22 ottobre 2021, di un atto di recupero o di un PVC non definitivo: in questi casi, l’accesso alla procedura è consentito ma con riversamento dell’intero importo del credito recuperato o constatato e senza possibilità di rateazione. Nel caso di contribuenti che abbiano già ricevuto atti impositivi (non definitivi alla data del 22 ottobre 2021) e che abbiano già provveduto al versamento in pendenza di giudizio di parte del credito recuperato, potrà essere scomputata dall’importo dovuto per il riversamento esclusivamente la quota di credito e non anche le correlate sanzioni e interessi.
Il pagamento delle somme dovute per il riversamento può avvenire in unica soluzione o con pagamento di tre rate annuali di pari importo. Il differimento del termine di adesione comporta, conseguentemente il rinvio delle scadenze per i versamenti in unica soluzione (termine spostato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024) o rateali (termini spostati rispettivamente dal 16 dicembre 2024 e 2025, al 16 dicembre 2025 e 2026).
Restano salvi i versamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini operati dalla presente disposizione; in tali casi, per il versamento delle due rate successive alla prima si terranno in considerazione – coerentemente con la modifica normativa – le scadenze del 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026.
Si ricorda che il perfezionamento della procedura di riversamento si realizza solo a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti.
Sul piano penale, il perfezionamento della procedura determina l’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione; laddove la procedura non si completi per il mancato rispetto della rateazione, fermo restando l’assenza dei benefici premiali a livello penale, l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi residui dovuti per il riversamento, maggiorati della sanzione al 30 per cento e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
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