Nell'ambito della conversione in legge del Decreto Aiuti Ter, è stata prorogata al 31 ottobre 2023 la scadenza per la presentazione della domanda di riversamento ed introdotta un'altra novità.
L’articolo 38 del Ddl 311 ha prorogato i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre 2022) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
– in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
– la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
– la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Lo stesso articolo introduce la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo anche a chi ha agito in vigenza del vecchio regime (credito d’imposta 2015-2019). La legge di conversione del Decreto “Semplificazioni fiscali” aveva infatti introdotto la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività eleggibili a tale incentivo, vigente dal 1° gennaio 2020.
Si veda a riguardo: https://www.confindustria.an.it/credito-dimposta-ricerca-e-sviluppo-novita/
La possibilità di richiedere tale certificazione è comunque soggetta all’emanazione di un Decreto per la creazione dell’albo dei certificatori ammessi dal Ministero. Tale certificazione che avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Merita ricordare che la certificazione potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
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