Russia: l’Unione europea adotta il dodicesimo pacchetto di misure restrittive

Introdotte numerose modifiche ai Regolamenti 833/2014 e 269/2014

Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il dodicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Regolamento (UE) 2023/2878 (che modifica il Regolamento 833/2014), il Regolamento (UE) 2023/2873 e il Regolamento (UE) 2023/2875 (che invece modificano il Regolamento (UE) 269/2014).

In allegato la nota informativa predisposta da Confindustria con il commento delle principali novità.

 

Si evidenziano, in particolare le seguenti modifiche:

1) RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE E ALL’IMPORTAZIONE
Il divieto di esportazione, vendita, fornitura e/o trasferimento, direttamente o indirettamente, a soggetti ed entità in Russia o per un uso in Russia è stato esteso a nuove categorie di prodotti che contribuiscono:

  • al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza (sono stati aggiunti prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine ed apparecchi (Allegato VII);
  • al rafforzamento delle capacità industriali russe (Allegato XXIII) tra cui tutti i beni del capitolo 72, tubi e relativi accessori, diversi macchinari ad uso industriale, ecc.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, il divieto di transito, già previsto per i beni duali (Allegato I Reg. 2021/821), per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato I Reg. 258/2012) e per i beni listati elencati negli Allegati VII, XI e XX del Reg. 833/2014, è stato esteso ai beni e alle tecnologie elencati nell’Allegato XXXVII che contiene una parte dei beni elencati nell’Allegato XXIII tra i quali, ad esempio, pompe volumetriche, escavatori, computer, ecc., che siano esportati dall’Unione.

Lato import, sono state introdotte ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia (Allegato XXI) quali gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise specolari, fili di rame, fogli e tubi di alluminio, ecc.

Tra le novità del dodicesimo pacchetto anche il divieto di importazione, acquisto o trasferimento, diretto o indiretto, di diamanti e prodotti che li contengono.
Il divieto è molto esteso perché riguarda non solo i diamanti di origine russa ma anche i diamanti che transitano in Russia e i diamanti russi trasformati in un Paese terzo diverso dalla Russia.

Per quanto riguarda l’importazione di prodotti siderurgici, viene confermato il divieto di importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’Allegato XVII.

Per alcuni limitati codici NC viene prorogato al 1° ottobre 2028 (dal 1° ottobre 2024) il termine di entrata in vigore del suddetto divieto di importazione/acquisto.

Per le importazioni di beni classificati ai codici NC 72071210 e 722490 sono stati estesi i contingenti tariffari già previsti dal Regolamento.

Infine, è stato introdotto all’interno dell’Allegato XXXVI un elenco di Paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal Regolamento (UE) 833/2014. Al momento questa lista contiene soltanto la Svizzera e la Norvegia. Per le importazioni di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII da questi Paesi non è richiesta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi.

RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Relativamente ai servizi si segnala, tra le varie modifiche, l’introduzione del divieto di vendere, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese o software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX).
Il divieto non si applica alla fornitura di software strettamente necessari per la cessazione entro il 20 marzo 2024 di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

RESTRIZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO

Nell’Allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014 sono stati aggiunte 29 nuove entità di cui una società di Singapore e una società dell’Uzbekistan. Si tratta di entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo e alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

E’ stato inoltre modificato, con la designazione di 60 nuove persone fisiche e 86 entità, anche l’Allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 che contiene l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

MISURE ANTIELUSIVE
Oltre ai nuovi divieti di importazione ed esportazione, sono state introdotte (art. 12 octies) misure antielusive che prevedono, a decorrere dal 20 marzo 2024, l’obbligo per gli esportatori comunitari di vietare contrattualmente, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (ad eccezione dei Paesi partner elencati nell’Allegato VIII), di beni o tecnologie sensibili elencati negli Allegati XI, XX e XXXV del Regolamento 833/2014, di prodotti comuni ad alta priorità (Allegato XL) o armi da fuoco e munizioni (Allegato I Regolamento (UE) 258/2012), la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.

Spetta all’esportatore provvedere affinché l’accordo con la controparte del Paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di cui sopra.

Qualora la controparte estera violi gli accordi contrattualmente definiti, l’esportatore informerà l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena verrà a conoscenza della violazione.

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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