Crisi Ucraina – Russia: sintesi delle principali misure adottate lo scorso 3 giugno 2022
Il pacchetto adottato il 3 giugno, a poco meno di due mesi da quello dell’8 aprile, che integra e modifica, giunge a ridosso del G7 sotto presidenza tedesca e del successivo Vertice Nato.
La sua gestazione è stata lunga e controversa a causa delle divergenti visioni sullo stop all’import petrolifero.
Le restrizioni hanno assunto una forma diversa da quella originariamente proposta dalla Commissione a seguito di veto e distinguo di Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria, dapprima sui periodi di phasing out ed in seguito anche sulle modalità di trasporto del greggio.
Sul pacchetto hanno pesato anche le reticenze di Grecia, Cipro e Malta a vietare il suo trasporto da parte di imbarcazioni battenti bandiere dell’UE verso altre aree del mondo.
Le dilazioni temporali ed il complesso sistema di deroghe, eccezioni e rimandi riservato ad alcuni Stati membri rischia di affermare dei precedenti insidiosi in vista di ulteriori future misure, soprattutto se la UE deciderà di affrontare il nodo dell’import di gas.
Nondimeno, dopo il divieto all’import di carbone, il 6° pacchetto segna un cambio di passo imponendo di affrontare le sfide connesse alle infrastrutture abilitanti, in primis per l’adeguamento degli impianti di raffinazione al trattamento di greggio diverso da quello russo.
Il pacchetto si compone di cinque Regolamenti (nn. 876, 877, 878, 879 e 880) e delle cinque relative Decisioni (nn. 881, 882, 883, 884 e 885).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN)
Sintesi delle principali misure
- Limitazioni all’import di petrolio. Vengono vietati acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia. L’eliminazione graduale durerà da 6 mesi per il greggio a 8 mesi per gli altri prodotti petroliferi raffinati. È prevista un’eccezione temporanea per le importazioni di petrolio greggio tramite oleodotto negli Stati membri maggiormente esposti alla dipendenza dalle forniture russe e che non dispongono di valide alternative. Inoltre, Bulgaria e Croazia beneficeranno di deroghe temporanee per l’importazione di greggio russo via mare e di gasolio sottovuoto.
- Esclusione dal circuito SWIFT. Si estende, a far data dal 14 giugno, l’attuale divieto di fornire servizi di messaggistica finanziaria specializzata utilizzati per effettuare le operazioni di pagamento (SWIFT) ad altri tre istituti di credito russi (Sberbank; Banca di credito di Mosca; Banca agricola russa) e alla Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione.
- Propaganda. Vengono sospese le attività di radiodiffusione nell’UE di altre tre emittenti russe di proprietà statale: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 e TV Centre International.
- Restrizioni all’export. Viene esteso l’elenco delle persone ed entità russe e bielorusse a cui è vietato fornire beni e tecnologie a duplice uso o che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza (allegato IV Reg. 833/2014 e allegato V Reg. 765/2006). Viene ampliato l’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia di cui è vietata l’esportazione (allegato VII Reg. 833/2014) includendo 80 prodotti chimici potenzialmente utilizzabili per la produzione di armi chimiche.
- Servizi di consulenza. Viene vietata la fornitura di servizi di contabilità, relazioni pubbliche e consulenza a favore di soggetti russi o residenti in Russia.
- Elenchi di persone ed entità “designate”. Vengono aggiunte ulteriori persone ed entità, fra cui quelle ritenute responsabili dei crimini commessi a Bucha e Mariupol, personalità che sostengono la guerra, uomini d’affari e familiari degli oligarchi e dei funzionari, società del settore della difesa ed un’organizzazione finanziaria.
Per approfondimenti sulle singole misure consultare il documento allegato.
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