Settimo pacchetto di sanzioni UE alla Russia

Nuove restrizioni di carattere merceologico e soggettivo

Giovedì scorso 21 luglio 2022 è stato pubblicato nella GUUE il settimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia.

Questo settimo pacchetto, denominato “manutenzione e allineamento”, intende rafforzare l’attuazione delle misure già in vigore, prevenirne l’elusione ed estenderne la portata.

A differenza del sesto pacchetto, frutto di un lungo e controverso negoziato, l’assenso alle nuove misure è avvenuto celermente e tramite procedura scritta.

Il nuovo pacchetto contiene modifiche sia al Reg. (UE) n. 269/2014 (misure restrittive individuali) sia al Reg. (UE) n. 833/2014 (contenente sia misure soggettive sia restrizioni di carattere finanziario e merceologico).

Di seguito una sintesi delle principali misure:

  1. viene introdotto il divieto di import di oro e di articoli di gioielleria contenenti oro (che, dopo i prodotti energetici, costituiscono la voce di export più significativa);
  2. vengono integrati e/o sostituiti alcuni elenchi di beni e tecnologie sottoposte a divieto di trasferimento o esportazione in Russia o per un uso in Russia;
  3. è ampliata la portata del divieto relativo all’accesso ai porti comunitari delle navi registrate sotto bandiera russa, estendendolo alle chiuse, per evitare che la misura venga elusa;
  4. il divieto di accettare depositi viene esteso a quelli provenienti da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi e di proprietà maggioritaria di cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
  5. viene prevista la possibilità per gli Stati membri di autorizzare lo svincolo di risorse economiche congelate se ciò risulti necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;
  6. viene previsto che le autorità competenti degli Stati membri possano autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell’allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti;
  7. viene esteso l’elenco degli individui e delle entità russi colpiti da sanzioni.

 

Per maggiori approfondimenti si rinvia al documento allegato.

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